La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35607 - pubb. 01/11/2022

La decorrenza della prescrizione nel danno da parto e la conoscibilità scientifica della causa della malattia

Cassazione civile, sez. III, 17 Ottobre 2022, n. 30380. Pres. Travaglino. Est. Vincenti.


Responsabilità sanitaria – Danno alla salute lungolatente – Prescrizione – Decorrenza – Percezione o percepibilità del danno ingiusto – Diffusione delle conoscenze scientifiche – Onere della prova


Responsabilità sanitaria – Prescrizione – Decorrenza – Conoscibilità oggettiva dell’eziopatogenesi – Stato delle conoscenze scientifiche – Mancato accertamento – Vizio di sussunzione



Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute decorre, ex artt. 2935 e 2947 c.c., dal momento in cui la malattia è percepita, o può essere percepita con l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. L’onere di allegare e provare tale momento grava su chi eccepisce la prescrizione.


Incorre in vizio di sussunzione il giudice che fa decorrere la prescrizione valorizzando la scarsa diligenza del danneggiato nell’accertare l’eziopatogenesi della malattia, senza accertare lo stato delle conoscenze scientifiche che avrebbero consentito di conoscere prima il nesso causale. (Nella specie, si trattava di sordità da ipossia fetale al parto, la cui causa l’attore assumeva di aver appreso solo nel 2006). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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