Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13714 - pubb. 19/11/2015
Dovere di lealtà e probità della parte e compensazione delle spese del giudizio ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.c.
Tribunale Verona, 13 Aprile 2015. Est. Vaccari.
Contegno della parte vittoriosa che, dopo aver riconosciuto una circostanza, la nega in comparsa conclusionale – Violazione del dovere di lealtà e probità – Sussiste – Possibilità di compensazione delle spese del giudizio – Sussiste
Il contegno della parte, vittoriosa nel giudizio, consistito nel negare tardivamente (in comparsa conclusionale) una circostanza particolarmente rilevante ai fini della decisione, che in precedenza aveva espressamente riconosciuto, integra quella violazione al dovere di lealtà e probità che ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.p.c. giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti (il principio è stato affermato in una causa, diretta ad accertare la responsabilità di un veterinario per negligenza nella cura di alcuni cuccioli di alano, in cui il convenuto nel corso del giudizio aveva espressamente riconosciuto che gli stessi erano deceduti mentre in comparsa conclusionale aveva negato la circostanza). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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