Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12170 - pubb. 02/03/2015

Caratteristiche della fase esecutiva del concordato con continuità aziendale, ruolo del commissario giudiziale e del giudice delegato. Risoluzione

Tribunale Monza, 13 Febbraio 2015. Est. Nardecchia.


Concordato preventivo - Omologazione - Effetti - Chiusura della procedura - Apertura di fase meramente esecutiva - Sorveglianza del commissario giudiziale - Modalità - Intervento del giudice delegato - Limiti

Concordato preventivo - Esecuzione - Funzione degli organi della procedura - Supervisione e controllo - Sorveglianza del commissario giudiziale

Concordato con continuità aziendale diretta - Esecuzione - Riacquisto del debitore della disponibilità e gestione del patrimonio - Autorizzazione del giudice delegato - Esclusione

Concordato preventivo - Esecuzione - Attività del commissario giudiziale - Sorveglianza - Espressione di un parere - Esplicazione del potere di sorveglianza

Concordato con continuità aziendale diretta - Garanzia ai creditori di una percentuale certa - Necessità

Concordato con continuità aziendale - Concordato con garanzia - Obbligo di assicurare ai creditori una percentuale certa di soddisfazione - Controllo del commissario giudiziale

Concordato con continuità aziendale - Controllo del commissario giudiziale - Controllo in ordine al periodo precedente il termine per l'adempimento - Controllo del rispetto delle previsioni del piano - Controllo sull'andamento della gestione - Controllo in vista del rischio di inadempimento della proposta

Concordato preventivo - Cessione dei beni - Ragionevole previsione di inadempimento - Risoluzione

Concordato con continuità aziendale - Ragionevole previsione di inadempimento - Pronuncia della risoluzione prima della scadenza del termine per l'adempimento



La pubblicazione del decreto di omologazione determina l'esaurimento della procedura di concordato preventivo, alla quale fa seguito l'apertura di una fase meramente esecutiva, disciplinata dagli artt. 185 e 186 l.fall., durante la quale il commissario giudiziale deve sorvegliare l'adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, e deve, se del caso, adottare le iniziative per provocare l'intervento del tribunale, ai fini dei provvedimenti di cui agli artt. 137 e 138 l.fall. richiamati dall’art. 186 comma 1 l.fall., mentre spetta al giudice delegato la determinazione delle modalità per il versamento delle somme dovute alle scadenze in esecuzione del concordato, ove tale determinazione gli sia stata rimessa nella sentenza di omologazione (cfr. Cass. 22913/2011; Cass.15699/2011). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nella fase esecutiva del concordato le funzioni degli organi della procedura si limitano ad un’attività di supervisione e controllo e trovano sostegno nelle specifiche istruzioni dettate dal decreto di omologazione. L'articolo 185 l.fall. attribuisce un potere di sorveglianza dell’esecuzione del concordato esclusivamente in capo al commissario giudiziale, come si evince dal fatto che il predetto articolo si limita a richiamare l’applicazione della l. fall., art. 136, in tema di concordato fallimentare solo relativamente al comma 2, che prevede il potere del giudice delegato di stabilire le modalità di deposito delle somme relative a crediti condizionati, contestati o facenti capo a soggetti irreperibili, senza richiamare, invece, il comma 1, il quale attribuisce il potere di sorveglianza in questione anche al giudice delegato. Da ciò consegue che l’intervento di quest’ultimo nella procedura risulta alquanto limitato e deve ritenersi che ogni potere inerente alla gestione effettiva spetti esclusivamente all’amministratore ove non sia stato nominato un liquidatore ai sensi dell’art. 182 l.fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Dopo l’omologa (tranne che nell’ipotesi di concordato con cessione di beni), con il venir meno della procedura ai sensi dell’art. 181 l.fall., viene meno ogni limitazione, ed il debitore riacquista la piena disponibilità nella gestione del suo patrimonio. Tale effetto si coglie appieno proprio nei concordati con continuità aziendale diretta, ove l’attività continua sotto la direzione e il controllo dello stesso imprenditore, il quale può compiere qualsiasi tipo di atto senza necessità di autorizzazione, con l’unico limite di indirizzare l’attività d’impresa alla realizzazione del piano. Da ciò deriva la carenza di legittimazione del giudice delegato a pronunciarsi sul merito della richiesta di autorizzazione al compimento dei vari atti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'attività demandata e svolta dal commissario giudiziale nell'ambito della fase esecutiva del concordato preventivo consiste nell'attività di sorveglianza e ciò a prescindere dall'eventuale erronea espressione formale di un parere, non previsto da alcuna norma e le cui conclusioni devono essere interpretate come legittima espressione del potere di  sorveglianza attribuitogli dall’art. 185 l.fall.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
 
Nel concordato con continuità aziendale diretta, il debitore deve sempre garantire ai creditori (quando sia prevista una soddisfazione in termini monetari) una percentuale certa, non potendosi ritenere ammissibile una proposta che prometta genericamente di soddisfare i creditori, consentendo nel contempo al debitore di mantenere la titolarità dei beni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il concordato con continuità aziendale è generalmente catalogabile come concordato con garanzia, con obbligo del debitore di assicurare ai creditori una percentuale certa di soddisfazione dei loro crediti e con potere di controllo del commissario in relazione al pagamento nei termini della percentuale concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato con continuità aziendale, ove le risorse per il pagamento dei creditori derivano solitamente dagli utili della continuazione dell’attività d’impresa, il controllo del commissario non può limitarsi alla verifica del corretto adempimento della proposta, avuto esclusivo riguardo al momento in cui è previsto il pagamento dei creditori, ma può e deve estendersi anche al periodo precedente il termine previsto per l’adempimento e riguardare il rispetto delle previsioni del piano e ciò in quanto un andamento della gestione disallineato, in negativo, dalle previsioni del piano, avrebbe delle conseguenze dirette ed immediate sulle sorti della proposta. Il commissario deve, pertanto, verificare che l’andamento economico dell'impresa sia in linea con quanto previsto dal piano ed omologato dal tribunale, che non vengano compiuti atti gestionali estranei alle previsioni del piano omologato che prospettino come probabile, se non certo, il futuro inadempimento della proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con riferimento al concordato con cessione dei beni, la giurisprudenza della Suprema corte ha a più riprese affermato che il concordato preventivo deve essere risolto, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati (cfr. da ultimo Cass. 11885/2014). Il richiamo al concetto di “prudente apprezzamento del giudice” circa l’utilità della prosecuzione del concordato evidenzia come la risoluzione per inadempimento possa essere pronunciata, qualora, anche prima della liquidazione dei beni, emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione (cfr. Cass. 13446/2011 e Cass. 709/1993). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Come avviene nel concordato con cessione dei beni, anche in quello con continuità aziendale diretta la risoluzione può essere richiesta dai creditori e pronunciata dal tribunale prima della scadenza del termine previsto per il pagamento dei creditori, quando dall’analisi dei risultati della gestione economica dell'impresa sia evidente la mancata realizzazione degli obiettivi del piano e sia probabile, in base ad una ragionevole previsione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che la proposta non potrà più essere adempiuta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


Massimario ragionato del concordato preventivo:

Natura della fase esecutiva del concordato preventivo

Esecuzione del concordato in continuità e autorizzazioni (185 L.F.)

Esecuzione del concordato e autorizzazioni (186 bis L.F.)

Funzione di sorveglianza nella liquidazione

Commissario giudiziale (185 L.F.)

Natura vincolante della proposta

Ruolo e funzioni del commissario giudiziale (186 bis L.F.)

Richiesta di risoluzione durante la liquidazione

Risoluzione (186 bis L.F.)


 


Testo Integrale