Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22973 - pubb. 10/01/2020

Proponibilità della domanda di usucapione nei confronti del curatore

Tribunale Taranto, 13 Luglio 2015. Est. Caterina Stasi.


Fallimento – Usucapione – Proponibilità dell’azione nei confronti del curatore – Condizioni



Ove si faccia valere nei confronti del fallito la fattispecie acquisitiva dell’usucapione come fenomeno già compiuto – e, dunque, produttivo dei precipui effetti relativi all’acquisto della proprietà a titolo originario - la domanda volta ad ottenere il relativo accertamento giudiziale può essere proposta anche nei confronti della curatela fallimentare, a ciò non ostando il combinato disposto di cui agli artt. 42 e 45 L. Fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Angelo Crisci


La presente controversia ha ad oggetto l’azione di accertamento dell’intervenuta usucapione proposta da B.G. nei confronti di Fallimento V.F. s.n.c. di F.X. e F.G., relativa all’immobile sito in Manduria, via (*); in particolare, ha esposto l’attore di aver posseduto in modo ininterrotto, indisturbato, pacifico e non clandestino l’immobile oggetto della curatela fallimentare da tempo immemorabile e, comunque, già dal 1990, utilizzandolo come stabile residenza (o dimora) propria e della propria famiglia; inoltre, l’attore ha chiesto la riunione di questo giudizio a quello instaurato dal Fallimento convenuto, iscritto al n. 1515/13 R.G., avente ad oggetto la domanda di rilascio dell’immobile di via (*) esperita nei confronti del B..

Costituitosi in giudizio, il Fallimento convenuto ha contestato in fatto ed in diritto le pretese attoree, chiedendo il rigetto, ed eccependo in via pregiudiziale l’improcedibilità della domanda per il mancato assolvimento dell’onere di proporre la procedura di mediazione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, nonché di improponibilità, inammissibilità od improcedibilità dell’azione ai sensi degli artt. 24 e 52 L.F., data la competenza funzionale del Tribunale Fallimentare a conoscere su tutte le azioni proposte contro la curatela; ancora, ha sollevato eccezione di improcedibilità dell’azione ai sensi degli artt. 42 e 45 L.F., che pongono un generale vincolo di indisponibilità sui beni del fallito anche nel caso di acquisizione per usucapione non perfezionatasi prima dell’apertura della procedura, avvenuta, nella specie, nel 1986.

Considerata l’astratta idoneità delle questioni pregiudiziali sollevate dal Fallimento convenuto a definire il giudizio, all’odierna udienza la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

È opportuno premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/2014).

I canoni ermeneutici testé richiamati consentono pertanto di superare, in un’ottica di economia processuale, l’esame delle numerose questioni pregiudiziali sollevate da parte convenuta, in quanto la decisione della fattispecie può fondarsi sulla pregnante valutazione dell’eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata ai sensi dell’art. 45 L. Fall., che si rivela fondata.

La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di evidenziare non solo la rilevabilità di ufficio della improcedibilità dell’azione, ai sensi della L. Fall., art. 45 (Cass. n. 6659/01), ma soprattutto, con particolare riguardo alla fattispecie sub iudice, “il difetto di efficacia del possesso "ad usucapionem" allorché si esplichi durante la procedura concorsuale, essendo esso opponibile al fallimento solo "ove la fattispecie acquisitiva si sia completamente perfezionata anteriormente all'apertura della procedura" e non quando, come avvenuto nella specie, sia ancora in itinere durante la procedura medesima” (Cass. n. 10895/2013).

Tale orientamento si pone in continuità con i principi enunciati dal giudice nomofilattico in una precedente decisione, secondo cui “è proponibile la domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela fallimentare, atteso il carattere di acquisto a titolo originario che, con essa, si intende far verificare, ed a ciò non risultando di ostacolo gli artt. 42 e 45 della legge fallimentare. La prima delle due disposizioni, infatti, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito - con equiparazione del fallimento al pignoramento - non può essere riferita a "fatti" acquisitivi di diritti reali tipici ( che si assumono ) già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito. La seconda, a sua volta, avendo riguardo espressamente - in applicazione della stessa regola posta, per l'esecuzione individuale, dall'art. 2914 cod.civ. - alle condizioni di opponibilità, al fallimento, di "atti", si rivela del tutto estranea all'ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi agisca per conseguire l'accertamento dell'usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l'art. 2651 cod. civ. si limita a disporre al riguardo una forma di "trascrizione" (della sentenza e non anche della domanda) la quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario” (Cass. n. 13184/1999).

Con la citata pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che (solo) ove si faccia valere la fattispecie acquisitiva dell’usucapione come fenomeno già compiuto – e, dunque, produttivo dei precipui effetti relativi all’acquisto della proprietà a titolo originario - nei confronti del fallito la domanda volta ad ottenere il relativo accertamento giudiziale può essere proposta anche nei confronti della curatela fallimentare, a ciò non ostando il combinato disposto di cui agli artt. 42 e 45 L. Fall.

Ratio di siffatta previsione è tradizionalmente individuata nella circostanza per la quale, poiché il fallito è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento e, poiché, per effetto di essa, tali beni rimangono vincolati al soddisfacimento dei crediti che saranno poi ammessi allo stato passivo (art. 42 cit.), deve escludersi che i terzi possano acquisire diritti sugli stessi, sottraendoli alla destinazione di legge, in mancanza di atto di data certa anteriore ovvero di domanda trascritta prima del fallimento (art. 45 cit.): impostazione che, secondo gli ermellini, può dirsi esatta solo se riferita agli "atti" costituenti fonti di acquisto derivativo, sul presupposto dell'equiparazione del fallimento al pignoramento (in particolare, all'art. 490 c.p.c. ed agli artt. 2912 ss. c.c., oltre che all’art. 31 L. Fall.), nonché della conseguente risoluzione dei conflitti fra creditori e terzi, in materia immobiliare, secondo le regole della trascrizione (l'art. 45 cit. ponendosi, a sua volta, nella medesima prospettiva dell'art. 2914 c.c.): ma la stessa impostazione risulta del tutto estranea alla materia dell'acquisto a titolo originario, collegato all’usucapione (Cass. n. 13184/1999).

Dal momento che la trascrizione disposta dall'art. 2651 c.c. è priva di effetti sostanziali (in particolare, di quello di cd. prenotazione che è proprio della trascrizione della domanda giudiziale), restando connotata da fini strettamente pubblicitari, ne consegue che la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione – quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario – può essere proposta nei confronti della curatela fallimentare qualora, tuttavia, la fattispecie acquisitiva sia giunta a perfezionamento prima dell’apertura della procedura concorsuale, non potendo altrimenti essere opponibile ai creditori se non con gli strumenti giuridici previsti dagli artt. 93 e 103 L. Fall.

Nella specie, risulta agli atti che la sentenza dichiarativa del fallimento di V.F. s.n.c. di F.X. e F.G. è del 12.5.1986 (cui è seguita iscrizione nel registro delle imprese nel 1996) mentre per espressa ammissione di parte attrice il possesso utile all’usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c del bene oggetto della curatela avrebbe avuto inizio nel 1990 (pag. 1 dell’atto di citazione), ciò che pertanto comporta il mancato perfezionamento dell’acquisto a titolo originario prima dell’apertura della procedura concorsuale.

L’azione proposta, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata improcedibile.

Le spese, quantificate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile la domanda;

- condanna B.G. alla refusione in favore di parte convenuta delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Taranto, 7 luglio 2015.