Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32528 - pubb. 22/01/2025

Fallimento e rapporti relativi alla costituzione del fondo patrimoniale

Cassazione civile, sez. III, 22 Maggio 2024, n. 14349. Pres. Scarano. Est. Condello.


Fallimento - Fondo patrimoniale - Patrimonio separato - Legittimazione



In tema di rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale la decisione in rassegna afferma che essi “non sono compresi nel fallimento, trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori, cosicché permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore.


Tanto consente di affermare che, a fronte delle azioni che il curatore intraprende per ricostituire la massa attiva, recuperando denaro, crediti e beni di cui il fallito abbia disposto, quest’ultimo non è in assoluto privo della capacità di stare in giudizio ove abbia a ritrovarsi in una situazione di conflitto con la curatela in ordine alla avocabilità dei beni al fallimento, conservando la legittimazione processuale nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria del fondo patrimoniale, non essendo compresi nel fallimento i redditi dei beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass., sez. 1, 26/06/2023, n. 18164; Cass., sez. 3, 09/05/2019, n. 12264; Cass., sez. 3, 18/10/2011, n. 21494; Cass., sez. 1, 20/06/2000, n. 8379, in motivazione).” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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