Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33034 - pubb. 07/05/2025

Composizione negoziata: misure protettive (o cautelari), gestione prudenziale e comportamento della banca

Tribunale Bologna, 16 Marzo 2025. Est. Mirabelli.


Linee di credito – Composizione negoziata – Non sussiste obbligo generalizzato di prosecuzione


Vigilanza prudenziale – Art. 16, comma 5, CCII – Obbligo di comunicazione e buona fede negoziale


Composizione negoziata – Misure cautelari atipiche – Ammissibilità subordinata al bilanciamento degli interessi



Nel contesto della composizione negoziata, non può essere imposta alla banca la prosecuzione del rapporto di finanziamento alle condizioni originarie quando la sospensione o la modifica siano giustificate da ragioni specifiche e documentate riconducibili alla disciplina di vigilanza prudenziale o alla valutazione del merito creditizio.


L’art. 16, comma 5, CCII, come novellato, non impone alle banche di mantenere in essere ogni affidamento, ma le obbliga a una gestione trasparente e motivata del credito, con partecipazione attiva alle trattative, divieto di revoca automatica, obbligo di esplicitare le ragioni della sospensione e dovere di confrontarsi con il contenuto del piano di risanamento.


La richiesta di misure cautelari volte al ripristino di rapporti bancari sospesi o modificati non rientra tra le misure tipiche e richiede un’attenta valutazione del bilanciamento tra il diritto dell’imprenditore alla continuità e quello della banca alla gestione prudente del credito, valutazione che esclude l’imposizione autoritativa in presenza di riserve motivate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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