Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33076 - pubb. 14/05/2025

Conservazione e risanamento dell’impresa e sospensione di delibera ex art. 2378, comma 4, c.c.

Tribunale Milano, 03 Aprile 2025. Est. Marconi.


Impugnazione di delibera – Sospensione ex art. 2378 c.c. – Necessità di un periculum effettivo


Conflitto tra socio e società – Preminenza dell’interesse al risanamento d’impresa


Diritti del socio – Tutela risarcitoria in caso di lesione – Esclusione della sospensione cautelare



Ai fini dell’accoglimento della sospensione di una delibera ex art. 2378, comma 4, c.c., è necessario che sussista un periculum in mora concreto e attuale, causalmente riconducibile all’efficacia della delibera, e non a scelte autonome del socio ricorrente.


Nel contesto della crisi di gruppo, l’interesse sociale viene a coincidere con l’interesse alla conservazione e al risanamento dell’impresa, che prevale sui diritti del socio di minoranza non cooperante, specie quando l’operazione societaria è funzionale alla patrimonializzazione necessaria per sostenere il piano di continuità.


La perdita o compressione dei diritti del socio, derivante dalla mancata sottoscrizione dell’aumento di capitale, non giustifica la sospensione cautelare della delibera se tale perdita è reversibile o risarcibile, e se la sospensione comprometterebbe l’interesse strategico della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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