Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33077 - pubb. 14/05/2025
Tribunale di Milano: la moratoria ultrabiennale ex art. 67 CCII è questione di convenienza, non di ammissibilità
Tribunale Milano, 18 Aprile 2025. Est. Pipicelli.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII – Trattamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno e ipoteca – Moratoria biennale – Interpretazione logico-sistematica – Condizione di ammissibilità – Esclusione – Rilevanza in tema di convenienza – Sussistenza – Giudizio demandato ai creditori – Condizioni
La moratoria introdotta dal Correttivo Ter nella disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in particolare all’articolo 67 comma 4 CCII, trova la propria ragione giustificatrice nell’evitare che un dilazionamento troppo ampio dei pagamenti si traduca in un pregiudizio dei creditori privilegiati di fatto rendendo inappetibile per i predetti creditori la conclusione positiva di tale procedura.
Rispetto a quanto statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte nei casi aventi per oggetto la previgente disciplina di cui all’articolo 8 comma 4 L.3/2012, per cui “può essere legittimamente prevista una dilazione ultrannuale del pagamento dei crediti prelatizi, a condizione che sia loro assicurata la facoltà di esprimersi sulla convenienza della proposta; facoltà che, in tale istituto, si concretizza nella possibilità di contestare «la convenienza del piano»”( cft. Cass. Civ. sentenza n.34150/2024; Cass. 31790/2024; Corte cost. n. 245/2019), l’interpretazione sistematico-letterale del nuovo articolo 67 comma 4, CCII, porta a dire che la reintroduzione del termine non si sostanzia in una “contrapposizione” al suddetto orientamento giurisprudenziale quanto piuttosto una cristallizzazione normativa di un bilanciamento di interessi compiuto ex lege con lo scopo di ampliare l’adesione all’istituto del piano di ristrutturazione del consumatore.
Piu nello specifico, in linea con la predetta giurisprudenza della S.C. – a cui questo Giudice intende
aderire - e volendo ritrovare la radice ordinamentale dell’istituto de quo, la moratoria biennale di cui all’articolo 67 comma 4, CCII, è il risultato di una composizione di interessi vantati dal ceto creditorio prelatizio e privilegiato e dal consumatore ricorrente che ha quale conseguenza principale quella di privare il creditore privilegiato della facoltà di opporsi in ragione della mancata convenienza di un piano di ristrutturazione che disponga, in favore dello stesso un adempimento dilazionato entro due anni della propria obbligazione, oggetto del piano di ristrutturazione.
Ne deriva, dunque, che qualora il consumatore dovesse prospettare un pagamento, anche parziale, entro i due anni dei predetti crediti nulla può essere opposto da parte del creditore in merito alla convenienza di un siffatto pagamento; diversamente, qualora tale termine venisse superato, al creditore è riconosciuta la possibilità di opporsi all’omologa del piano dovendo, in questo caso, operare una valutazione di convenienza e non di fattibilità del piano stesso. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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