Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33078 - pubb. 14/05/2025
Intervento all’udienza di precisazione delle conclusioni e preclusioni istruttorie. Appello incidentale tardivo in cause scindibili
Appello Napoli, 05 Maggio 2025. Pres., est. D'Amore.
Intervento adesivo autonomo nel giudizio di revocatoria ordinaria – Udienza di precisazione delle conclusioni e preclusioni istruttorie – Rigetto appello principale – Cause scindibili – Appello incidentale tardivo – Inammissibilità
Nell’ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell’articolo 2901 del Codice Civile, dello stesso atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni di entrambi (creditore ed interventore), compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, l’intervento è da reputarsi adesivo autonomo, con la conseguenza che l’interventore ha il diritto di impugnare la sentenza a lui sfavorevole.
Laddove l’intervento nel giudizio di primo grado sia stato proposto all’udienza di precisazione delle conclusioni, lo stesso è sì ammissibile, ai sensi dell’articolo 268 c.p.c., ma l’interventore accetta il processo nello stato in cui si trova, non potendo dedurre nuove prove ove sia già intervenuta la relativa preclusione.
È, pertanto, inammissibile la produzione documentale effettuata dall’interventore, volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un’azione revocatoria nei confronti di una delle parti, sul presupposto che nell’intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione dettata dall’articolo 268, secondo comma, c.p.c. opera non sul piano assertivo ma esclusivamente sul piano istruttorio, riferendosi sia alle prove costituende sia a quelle documentali, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria.
L’impugnazione incidentale tardiva è consentita: a) ai litisconsorti di cause inscindibili, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c.; b) alla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, contro l’impugnante principale; c) alla parte contro la quale è proposta impugnazione principale contro le parti diverse dell’impugnante principale, se l’accoglimento dell’impugnazione principale sia suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse dell’impugnante incidentale.
Pertanto, è inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, se l’interesse a proporla preesiste all’altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione.
Nel caso di cumulo soggettivo ed oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l’accertamento di un diritto a ciascuno spettante in via autonoma, si verte in una situazione di cause scindibili dall’origine, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva in quanto l’attore soccombente in primo grado ha un autonomo interesse ad impugnare la decisione, senza che l’appello principale proposto dal convenuto nei confronti dell’altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione. (Ugo Campese) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Ugo Campese
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