Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33102 - pubb. 17/05/2025

Ristrutturazione dei debiti del consumatore e colpa grave

Appello Roma, 10 Gennaio 2025. Pres. Saracino. Est. Gelato.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Colpa grave – Nozione – Criterio di minima diligenza


Valutazione della meritevolezza – Parametri soggettivi – Esigenze abitative e buona fede


Prestito responsabile – Obblighi del finanziatore – Rilevanza ai fini del giudizio di ammissibilità


Condotta post-contrattuale – Mancata tempestiva disdetta – Non rilevanza in assenza di dolo o colpa grave



Ai fini della valutazione delle condizioni soggettive ostative ex art. 69 CCII, la colpa grave consiste in una condotta che si discosta sensibilmente dai canoni dell’uomo di minima diligenza e non può identificarsi con la mera assunzione di obbligazioni sproporzionate, se motivate da esigenze fondamentali e prive di intento decettivo o speculativo.


La valutazione della meritevolezza del consumatore per l’accesso alla ristrutturazione dei debiti deve tenere conto delle condizioni personali e familiari, del contesto in cui sono state assunte le obbligazioni e dell’eventuale affidamento ragionevole su soggetti qualificati; non osta all’accesso la condotta priva di consapevolezza fraudolenta, pur se economicamente incauta.


L’ente creditore che promuove operazioni complesse in assenza di un’adeguata verifica del merito creditizio del consumatore, in violazione dell’art. 124-bis TUB, non può invocare la colpa grave del debitore, la cui condotta va valutata anche alla luce dell’inosservanza da parte del creditore del dovere di concessione responsabile del credito.


La ritardata formalizzazione della cessazione del rapporto di locazione non osta all’accesso alla procedura se successivamente regolarizzata, in mancanza di elementi di mala fede o di pregiudizio arrecato ai creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Antonino Romeo


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