Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33176 - pubb. 30/05/2025
Nella procedura del consumatore la convenienza va contestata entro il termine di legge
Tribunale Pescara, 15 Aprile 2025. Est. Colantonio.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII – Contestazione della convenienza – Termine di venti giorni ex art. 70, co. 3, CCII – Natura ordinatoria – Conseguenze
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, il termine di venti giorni previsto dall’art. 70, co. 3, CCII, per l’invio delle osservazioni/contestazioni, in particolare ai fini del giudizio di convenienza della proposta, sebbene non sia definito perentorio dalla legge, non è meno cogente per la sua natura ordinatoria, comportando come unica conseguenza non che la scadenza del termine non abbia alcun effetto, ma soltanto che il termine possa essere prorogato purché prima della scadenza ex art. 154 c.p.c., per cui in carenza di istanza in tal senso la contestazione della convenienza formulata oltre il termine deve considerarsi inammissibile in quanto tardiva. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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