Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33180 - pubb. 31/05/2025

La Cassazione sul termine per la domanda di insinuazione nella liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012

Cassazione civile, sez. I, 01 Maggio 2025, n. 11495. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.


Liquidazione del Patrimonio – Termine per la presentazione della domanda di insinuazione allo stato passivo – Perentorietà – Sussistenza



Gli artt. 14-ter e seg. della l. n. 3 del 2012 contengono una disciplina compiuta della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, nella quale il termine ex art. 14 sexies lett b) - la cui concreta determinazione è rimessa all’organo della liquidazione - è termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura” con la conseguenza che, pur non essendo espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, il termine va considerato perentorio ed è, pertanto, preclusa al creditore la semplice presentazione di domande di partecipazione alla liquidazione oltre il termine citato salvo che il creditore tardivo non giustifichi il suo ritardo nell’ottica di un’istanza di rimessione in termini (art. 153 c.p.c.), dimostrando l’esistenza della causa non imputabile che abbia determinato la decadenza. (massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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