Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33190 - pubb. 03/06/2025
I Procuratori Pepe e Troncone su rinuncia abdicativa immobiliare e principio costituzionale della parità di bilancio
Procura Generale della Cassazione, 06 Maggio 2025. Sost. Proc. Gen. Pepe e Troncone.
Proprietà – Rinuncia abdicativa immobiliare – Fattispecie – Acquisto dello Stato – Ammissibilità della rinuncia – Giudizio di meritevolezza del negozio abdicativo – Tensione con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici – Limiti del sindacato
La rinuncia al diritto di proprietà immobiliare è ammissibile, quale atto negoziale in cui si estrinseca lo statuto proprietario. Il relativo negozio unilaterale a carattere abdicativo, non traslativo, non recettizio, irrevocabile, sottoposto a forma scritta ad substantiam e trascrivibile esclusivamente contro il rinunciante, comporta ipso iure l’acquisizione a titolo originario da parte dello Stato del bene oggetto di rinuncia ex art. 827 c.c.
Esso è comunque soggetto a un giudizio di meritevolezza agganciato ai valori costituzionali, fondanti l’ordinamento giuridico, e al rispetto del diritto europeo, di modo che il negozio unilaterale di rinuncia abdicativa del diritto di proprietà immobiliare in casi eccezionali può essere considerato immeritevole di tutela e, quindi, nullo se consista in un’operazione economica che si ponga in netto e irriducibile contrasto con gli interessi pubblici, collettivi e generali espressi dalla Costituzione e dai Trattati europei e concretantisi, in particolare, nel principio costituzionale della parità di bilancio e dei relativi vincoli europei di bilancio, senza che a tal fine sia sufficiente il mero perseguimento da parte del rinunciante di un fine egoistico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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