Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33198 - pubb. 04/06/2025
Mancanza di colpa grave nella genesi del sovraindebitamento
Tribunale Roma, 30 Maggio 2025. Est. Cavaliere.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Colpa grave – Accesso alla procedura – Condotta del debitore – Parametro della minima diligenza – Sussistenza
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Obblighi del finanziatore – Merito creditizio – Art. 124-bis TUB – Onere di verifica – Inidoneità delle dichiarazioni standard del consumatore – Sussistenza
Ai fini dell’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’assenza di colpa grave va valutata secondo il parametro della minima diligenza, tenuto conto delle condizioni soggettive del debitore e del contesto in cui sono stati assunti i debiti. Non è necessario che il consumatore abbia agito in modo prudente secondo canoni oggettivi, ma è sufficiente che non risulti una condotta consapevolmente irresponsabile o gravemente imprudente.
Il creditore finanziario ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 124-bis TUB, di valutare il merito creditizio del consumatore mediante l’acquisizione di informazioni adeguate, anche da fonti indipendenti. Non è possibile attribuire automaticamente responsabilità al debitore per eventuali discrasie nei moduli di richiesta standard, specialmente se compilati da intermediari. È escluso che una dichiarazione unilaterale del consumatore, non verificata dal finanziatore, possa fondare una colpa grave ostativa alla procedura. (Francesca Romana Capezzuto) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime dell'avv. Francesca Romana Capezzuto del foro di Roma
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