Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33348 - pubb. 03/07/2025

Liquidazione dell'attivo fallimentare e rettifica del prezzo da parte dell’Amministrazione finanziaria

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 31 Maggio 2025, n. 14664. Pres. Stalla. Est. Dell'Orfano.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Base imponibile - Prezzo di aggiudicazione - Rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria



In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il curatore opti per una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l. fall., avendo il trasferimento dei beni natura di vendita coattiva, è applicabile l'art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, che stabilisce che per la vendita di beni mobili ed immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, il che esclude che possa essere oggetto di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria. (Principio di diritto enunciato nella decisione) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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