Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33353 - pubb. 04/07/2025

Decorrenza del termine di 15 giorni ex art. 557, comma 2, c.p.c. per l'iscrizione a ruolo

Cassazione civile, sez. III, 11 Febbraio 2025, n. 3494. Pres. De Stefano. Est. Rossetti.


ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - Iscrizione a ruolo - Termine di 15 giorni ex art. 557, comma 2, c.p.c. - Decorrenza - Consegna al creditore da parte dell'ufficiale giudiziario - Tardivo ritiro da parte del creditore - Irrilevanza - Fondamento



In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio di 15 giorni per l'iscrizione a ruolo della procedura, previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., decorre dalla consegna dell'atto di pignoramento, da parte dell'ufficiale giudiziario, al creditore, restando irrilevante che questo lo ritiri tardivamente, sia perché l'art. 555, ultimo comma, c.p.c., non stabilisce un termine per tale adempimento, limitandosi a disporre che debba avvenire "senza ritardo", sia perché il debitore esecutato non riceve alcun pregiudizio in conseguenza della tardività dovendo gli ulteriori atti di procedura, in ogni caso, essere compiuti entro il termine di 45 giorni ai sensi dell'art. 497 c.p.c. (massima ufficiale)




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