Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33358 - pubb. 05/07/2025
La Cassazione su portabilità del numero telefonico e risarcimento del danno
Cassazione civile, sez. III, 20 Maggio 2025, n. 13518. Pres. Scarano. Est. Pellecchia.
Portabilità utenza telefonica (c.d. number portability) - Servizio accessorio - Esclusione - Oggetto della prestazione dell'operatore di telefonia - Sussistenza - Inadempimento - Risarcimento dei danni da inutilizzabilità della specifica utenza telefonica - Ammissibilità - Condizioni - Possibilità di fare ricorso a mezzi alternativi - Rilevanza - Esclusione
In tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, la portabilità del numero telefonico (cosiddetta "number portability") non è un mero servizio accessorio, ma integra l'oggetto della prestazione che l'operatore di telefonia è tenuto ad adempiere in favore dell'utente, ex art. 1, comma 3, d.l. n. 7 del 2007 ("decreto Bersani"), conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007, sicché il suo inadempimento determina la risarcibilità di tutte le ripercussioni negative, patrimoniali e non patrimoniali, subite in conseguenza dell'inutilizzabilità della specifica utenza telefonica, senza che assuma rilevanza l'eventuale esistenza di mezzi di comunicazione alternativi, estranei al rapporto contrattuale. (massima ufficiale)
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