Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33409 - pubb. 17/07/2025

Composizione negoziata e misure protettive: difficoltà nel risanamento ed escussione delle garanzie pubbliche

Tribunale Bologna, 23 Maggio 2025. Est. Rimondini.


Composizione negoziata – Misure protettive – Difficoltà nel risanamento – Escussione delle garanzie pubbliche



Il Tribunale di Bologna conferma le misure protettive richieste da una società attiva nel settore della meccanica di precisione, che ha avviato la procedura di composizione negoziata. L’esperto ha attestato la sussistenza di ragionevoli prospettive di risanamento, benché la situazione di insolvenza sia accertata. Dopo l’esito negativo del test pratico, la società ha avviato interlocuzioni con potenziali acquirenti per la cessione dell’azienda e intende aggiornare il piano con il supporto dell’esperto. Le trattative con i creditori sono in corso e nessuno ha manifestato indisponibilità.


Il Tribunale ha ritenuto le misure protettive funzionali e proporzionate rispetto alle esigenze del procedimento e ha ritenuto assorbite in esse le misure cautelari relative a contratti con istituti di credito e fornitori di energia.


Ha inoltre rigettato la richiesta cautelare volta a inibire la compensazione bancaria e l’escussione delle garanzie pubbliche, per carenza di periculum e mancata specificazione delle circostanze concrete. Il decreto si chiude con la compensazione delle spese di lite.


La decisione in esame chiarisce perché le misure protettive possono essere confermate anche in presenza di un risanamento difficoltoso: «...appare tuttavia ragionevole l’ipotesi che possa essere raggiunto un accordo di risanamento... connotato di ragionevolezza che, seppur non univocamente emerso dalla relazione dell’esperto, può comunque ritenersi integrato, tenuto conto dell’avvio delle trattative, del tenore delle interlocuzioni con potenziali acquirenti dell’azienda... e del fatto che nessun creditore ha manifestato attualmente indisponibilità a partecipare alle trattative. L’attivazione del contraddittorio e l’interlocuzione dell’esperto con i creditori costituiscono in ogni caso indici sintomatici della non manifesta inidoneità della soluzione prospettata al risanamento dell’impresa». (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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