Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33415 - pubb. 17/07/2025

È ammissibile, in pendenza di domanda di liquidazione giudiziale, una nuova domanda di concordato preventivo in bianco a seguito di rinuncia a quella precedente?

Tribunale Torre Annunziata, 12 Giugno 2025. Pres. Abete. Est. Magliulo.


Tribunale – Liquidazione controllata – Concordato preventivo – Riproposizione domanda posti rinuncia



In presenza di domanda volta all’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale è ammissibile il deposito di una nuova istanza di concordato preventivo in bianco a seguito di rinuncia a quella precedente, atteso che il CCII non prevede, a differenza dell’art. 161, 9° comma, del L.F., alcun divieto in tal senso, sempre che ciò non si traduca in un abuso dello strumento concordatario.
Infatti, se è vero che la ripresentazione di domande di concordato, ove ammessa sine die e all’infinito, si presta ad una sostanziale ed ingiustificata paralisi dello scrutinio delle richieste liquidatorie, è anche vero che quando il debitore abbia fatto ricorso a tale possibilità per un numero di volte comunque limitato e giustificabile, è evidente che non v’è spazio per considerare tale contegno processuale come abusivo.
(Nella fattispecie il Tribunale ha accolto la nuova istanza di concordato c.d. prenotativo, non ravvisando alcun abuso del diritto in quanto il debitore ha depositato solo due istanze consecutive di concordato preventivo e nella seconda istanza il debitore ha modificato il contenuto della domanda in senso favore ai creditori, superando alcuni profili emersi in sede di esame della prima istanza di concordato). (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli


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