Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33432 - pubb. 22/07/2025

Revoca dell’amministratore in pendenza di crisi e improcedibilità della richiesta per apertura della liquidazione giudiziale

Tribunale Catanzaro, 26 Marzo 2025. Pres. Ferraro. Est. Damiani.


Revoca dell’amministratore in pendenza di crisi – Improcedibilità per apertura della liquidazione giudiziale


Effetti della liquidazione giudiziale – Cessazione degli organi societari – Perdita di legittimazione


Giusta causa di revoca – Interesse alla pronuncia – Titolarità in capo all’amministratore revocato



La tutela rafforzata prevista dall’art. 120-bis, comma 4, CCII, in ordine alla revoca degli amministratori in pendenza di una procedura di regolazione della crisi, cessa di operare anche nelle ipotesi di definizione della procedura diverse dall’omologazione, e dunque anche in caso di apertura della liquidazione giudiziale della società.


Con la sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, gli organi societari cessano le loro funzioni in conseguenza della nomina del curatore giudiziale, con conseguente perdita della legittimazione attiva da parte dell’amministratore nominato in sostituzione di quello revocato.


L’eventuale assenza della giusta causa di revoca, così come rappresentata nella delibera oggetto di ratifica, può essere fatta valere in sede di cognizione ordinaria solo dall’amministratore revocato e non dall’amministratore subentrato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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