Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33433 - pubb. 22/07/2025

Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., sopravvenuto fallimento del debitore e legittimazione esclusiva della curatela fallimentare ex art. 66 L.F.

Appello Napoli, 30 Aprile 2025. Pres. Piscitiello. Est. Martorana.


Azione revocatoria ordinaria - Sopravvenuto fallimento del debitore - Legittimazione processuale


Azione revocatoria - Curatela fallimentare - Ammissione al passivo


Azione revocatoria fallimentare - Subentro della curatela - Irrilevanza dell'ammissione al passivo



Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, sopravvenga il fallimento del debitore, il curatore può subentrare nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 L.F., accettando la causa nello stato in cui si trova. La legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio.


La prosecuzione dell'azione revocatoria ordinaria da parte della curatela fallimentare, secondo la legittimazione concessa dall'art. 66 L.F., comporta sul piano probatorio che il curatore costituitosi debba soltanto dimostrare il pregiudizio derivante dall'atto dispositivo, a prescindere dall'insinuazione al passivo fallimentare del credito inizialmente dedotto nel giudizio dall'attore originario. Il curatore assume la stessa posizione dell'originario attore, esercitando un'azione che già esiste nella massa fallimentare e che si identifica con quella esperita dal creditore prima del fallimento.


Il subentro della curatela fallimentare nell'azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F., precedentemente promossa da singolo creditore, prescinde dalla verifica dell'ammissione del relativo credito al passivo fallimentare. La curatela, subentrando nell'azione preesistente che trova già costituita nella massa fallimentare, è tenuta esclusivamente a dimostrare il pregiudizio derivante dall'atto dispositivo impugnato, senza necessità di fornire prova dell'avvenuta insinuazione al passivo del credito originariamente dedotto dall'attore. Tale principio trova fondamento nella natura giuridica dell'azione revocatoria proseguita dal curatore, che non costituisce azione nuova bensì la medesima azione esperita dal creditore prima del fallimento, con automatica estensione degli effetti a beneficio dell'intera massa creditoria concorrente. (Pasquale Tarricone) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Pasquale Tarricone


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