Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33435 - pubb. 22/07/2025

Omologato di concordato minore liquidatorio con cram down fiscale e apporto di finanza esterna: valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria

Tribunale Trieste, 14 Luglio 2025. Est. Moscato.


Omologato concordato minore liquidatorio con cram down fiscale - Apporto di finanza esterna - Convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria - Valorizzazione del soddisfacimento in tempi più celeri rispetto all’alternativa liquidatoria - Valutazione d'ufficio



Omologato concordato minore liquidatorio in relazione ai debiti maturati da una ditta individuale, con previsione di cessazione dell’attività imprenditoriale, liquidazione dell’esiguo attivo disponibile (rimanenze di magazzino e l’autovettura intestata alla ricorrente) ed apporto di finanza esterna per Euro 10.000.00.


Il Tribunale di Trieste ha ritenuto di omologare la proposta pur in presenza del voto contrario della maggioranza dei creditori ammessi al voto, ricordando come "alla procedura di concordato minore sia possibile applicare l’istituto del “cram down tributario e previdenziale” sì da consentire comunque l’omologa del concordato, allorquando, mancando, appunto, l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e/o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie ed essendo, come nella specie, l'adesione dei soggetti sopra indicati determinante per raggiungere la percentuale di legge (ossia la mancata accettazione non consente di raggiungere il 50% + 1 dei crediti ammessi al voto, prevista dell'articolo 79, comma 1, CCII), la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, sia conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (v. art. 80, comma 3, CCII)”.


Il tribunale ha parimenti ricordato come, in detta ipotesi, il giudizio di convenienza, da valutarsi dal Giudice d’ufficio, debba essere svolto con riferimento non solo al valore quantitativo ma anche al valore qualitativo della soddisfazione, da individuarsi nei tempi e nelle modalità effettive di soddisfacimento del credito medesimo in caso di alternativa liquidatoria (ossia, tempi di pagamento più favorevoli). (Francesca Greblo) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell'Avv. Francesca Greblo (Studio Giansalvo - Trieste)


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale