Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33440 - pubb. 23/07/2025

Nel concordato minore la norma di richiamo ex art. 74, ult. co., CCII, si differenzia dal criterio dell’analogia

Cassazione civile, sez. I, 30 Giugno 2025, n. 17721. Pres. Ferro. Est. Vella.


Concordato Minore – Norma di richiamo ex art. 74, ult. co., CCII – Analogia juris – Differenze



Riguardo il criterio regolatore della norma di rinvio di cui all’art. 74, comma 4, CCII, i cui presupposti applicativi sono i) la mancanza di una specifica disciplina (lacuna) e ii) la compatibilità delle disposizioni tratte dal concordato preventivo con la disciplina e la ratio del concordato minore, la presenza di questo esplicito criterio supera il più generale meccanismo integrativo dell’analogia contemplato dall’art. 12, comma 2, preleggi, c.c., in base al quale, quando una controversia non può essere decisa in base ad una specifica disposizione - da interpretarsi, ai sensi del comma 1, secondo i canoni ermeneutici letterale, sistematico, teleologico e storico - il giudice deve ricorrere innanzitutto alla analogia legis, al fine di estendere al caso non previsto la norma positiva dettata per casi simili o materie analoghe, e poi, ove permanga il dubbio interpretativo, alla analogia iuris, attingendo ai principi generali dell’ordinamento giuridico (ex multis, Cass. 15790/2023).
Difatti, lo strumento della interpretazione analogica presuppone l’individuazione di una lacuna nell’ordinamento e la conseguente necessità di colmarla, ricorrendo all’applicazione di una norma che disciplina un caso simile, di cui si possa argomentare un’associazione secondo il criterio della eadem ratio (Cass. 2852/2002, 9549/2025), mentre nella norma dell’art. 74 CCII è la stessa legge a dettare una norma di raccordo, individuando l’istituto più affine cui attingere per colmare eventuali vuoti normativi, rimettendo in ogni caso all’interprete la valutazione della compatibilità delle norme da importare.
Vale in ogni caso l’ammonimento delle Sezioni unite di questa Corte che il ricorso all’analogia non può mai giustificarsi in funzione “creativa” da parte del giudice, in quanto «non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi» (Cass. Sez. U, 38596/2021; conf. Cass. 6850/2025). (massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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