Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34038 - pubb. 17/12/2025

Emissione di assegni da parte del fallito dopo la dichiarazione di insolvenza e inefficacia ex art. 44 l. fall.

Cassazione civile, sez. I, 03 Novembre 2025, n. 29050. Pres. Terrusi. Est. Amatore.


Emissione di assegni da parte del fallito dopo la dichiarazione di insolvenza - Inefficacia ex art. 44 l . fall. - Inidoneità a estinguere il rapporto tra il fallito e i terzi - Sussistenza - Pagamenti eseguiti dalla banca - Ripetibilità ex art. 2033 c.c. - Sussistenza



L'emissione di assegni effettuata dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, che sia stata dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 44, comma 1, l.fall., non è idonea a estinguere il rapporto di valuta tra il fallito e i terzi, atteso che, risultando il mandato di pagamento inefficace, essa non può riversare a carico del fallito il pagamento, il quale, pertanto, costituisce un versamento privo di causa, come tale ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. (massima ufficiale)




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