Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34047 - pubb. 18/12/2025
Legittimato passivo all'azione di inefficacia ex art. 44 l. fall.
Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2025, n. 29423. Pres. Terrusi. Est. Amatore.
Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. - Legittimazione passiva del beneficiario del pagamento e non del soggetto incaricato della sua esecuzione - Sussistenza - Fondamento
I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico, ovvero in suo luogo, sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, nei confronti del soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione. (massima ufficiale)
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