Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34050 - pubb. 18/12/2025

La decisione degli amministratori di una società di presentare domanda di liquidazione giudiziale non è assoggettata alla disciplina dell’art. 120-bis CCII

Cassazione civile, sez. I, 25 Novembre 2025, n. 30903. Pres. Terrusi. Est. Dongiacomo.


Liquidazione giudiziale – Decisione degli amministratori – Inapplicabilità dell’art. 120-bis CCII



La decisione degli amministratori di una società di presentare domanda di liquidazione giudiziale non è assoggettata alla disciplina dell’art. 120-bis CCII e non deve risultare da verbale redatto da notaio, né essere depositata e iscritta nel registro delle imprese, né essere comunicata ai soci, essendo sufficiente che la domanda sia sottoscritta da chi ha la rappresentanza della società.


Le prescrizioni formali e informative previste dall’art. 120-bis CCII trovano, infatti, applicazione esclusivamente per la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e non per la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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