Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34700 - pubb. 08/05/2026
Leasing: in mancanza di vendita o riallocazione del bene, il valore di mercato può essere determinato sulla base della stima del perito nominato dal giudice delegato?
Tribunale Pescara, 21 Novembre 2025. Pres. Cirillo. Est. Bongrazio.
Leasing – Risoluzione – Disciplina applicabile – Credito del concedente – Presupposti – Valore del bene – Determinazione – Leasing – Cumulo – Esclusione
In caso di risoluzione del contratto di leasing intervenuta prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, trova applicazione la disciplina di cui alla l. n. 124/2017.
Il credito del concedente è configurabile solo se il valore di realizzo del bene restituito sia inferiore al debito residuo dell’utilizzatore.
In mancanza di vendita o riallocazione del bene secondo i criteri di legge, il valore di mercato può essere determinato sulla base della stima del perito nominato dal giudice delegato.
Non è consentito al concedente cumulare il diritto al pagamento del residuo con il mantenimento del valore del bene restituito. (Stefania Di Filippo) (Carla Chiola) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Stefania Di Filippo e della Dott.ssa Carla Chiola
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