Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12056 - pubb. 12/02/2015

Intermediazione finanziaria e nullità di protezione

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 03 Dicembre 2014. Est. Rabuano.


Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine – Nullità di protezione – Insussistenza

Intermediazione finanziaria – Acquisto di obbligazioni argentine – Violazione delle norme imperative e nullità del contratto – Illegittimità precontrattuali – Norme applicabili – Insussistenza



Applicando analogicamente, nella materia regolata dal diritto finanziario, l’art. 36 co. 3 cod. cons. che stabilisce, con riferimento alla nullità di protezione, che essa è un rimedio che opera solo a vantaggio del consumatore, legittimato a eccepirla, si riconosce al giudice il potere di rilevarla d’ufficio, ravvisabile, come sostenuto autorevolmente in dottrina, non nella natura disponibile dell’interesse protetto ma nell’esigenza di predisporre una tutela adeguata, in modo immediato, al contraente debole e, in modo mediato, a un interesse generale rappresentato dal regolare funzionamento del mercato, evitando che la parte “forte”, dopo aver determinato il vizio generatore della nullità, possa sciogliersi dal vincolo negoziale non più gradito. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

L’individuazione del regime giuridico applicabile alla violazione delle norme che regolano le condotte delle parti che precedono la stipula del contratto deve avvenire tramite un’interpretazione che origini dalla necessaria ricognizione di tutte le norme dell’ordinamento giuridico che disciplinano il tema e da un’analisi ermeneutica delle singole disposizioni che sia governata oltre che da criteri di natura formale anche da criteri sostanziali diretti alla individuazione, sotto il profilo teleologico, degli interessi perseguiti dal legislatore e, sotto il profilo assiologico, della rilevanza degli stessi interessi nell’ambito dell’ordinamento giuridico, in modo tale da poter delineare lo spettro applicativo del divieto e fissare un criterio diretto a verificare se la violazione della norma ha limitato i propri effetti alla relazione precontrattuale o se invece ha inciso sulla determinazione del regolamento d’interessi negoziale. Secondo la disposizione dettata dall’art. 1418 co. 1 c.c., quindi, la violazione delle norme di natura imperativa che regolano la fase precontrattuale determina la nullità del contratto se ha inciso sull’equilibrio degli interessi negoziali salvo che la legge, locuzione da intendersi in senso ampio con un significato idoneo a comprendere il complesso di norme dell’ordinamento giuridico, interpretate anche analogicamente, preveda una diversa misura che deve essere individuata anche secondo criteri di ragionevolezza e adeguatezza rispetto agli interessi protetti. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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