Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13235 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Modena, 06 Agosto 2015. .


Concordato preventivo - Prosecuzione dei contratti pendenti - Apertura della procedura - Irrilevanza - Risoluzione del rapporto per iniziativa del contraente in bonis - Esclusione



Sono applicabili anche al concordato preventivo - per identità di ratio ed anche perché, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 169 bis l.fall., l'apertura della procedura non influisce di per sé sui rapporti pendenti - i principi per cui, nell'ambito del fallimento, i contratti pendenti non possono essere risolti per iniziativa del contraente in bonis, in ragione della inefficacia della eventuale clausola risolutiva ai sensi dell'art. 72, comma 6, l.fall. nonché del divieto di introdurre un'azione giudiziale per la risoluzione successivamente alla dichiarazione di fallimento (art. 72, comma 5, l.fall.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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