Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 189 - pubb. 01/07/2007

Obbligazioni Cirio e obbligo specifico di informazione

Tribunale Bologna, 31 Maggio 2005. Pres. Merlettano. Est. Marulli.


Negoziazione di strumenti finanziari – Obblighi di informazione – “Know your customer rule” e “suitability rule” – Natura – Effetti


Negoziazione di strumenti finanziari – Obblighi di informazione – Rifiuto di indicare il profilo di rischio – Specifica indicazione delle ragioni della inadeguatezza dell’operazione – Necessità


Negoziazione di strumenti finanziari – Obblighi di informazione – Natura imperativa delle norme – Nullità – Risarcimento del danno – Sussistenza



Con l’art. 28 del Reg. Consob 11522/98, il legislatore di secondo livello ha inteso dare attuazione alla regola del “know your customer” e della “suitability”, secondo le quali i servizi di investimento debbono essere adeguati al profilo patrimoniale del singolo investitore e presuppongono perciò che l’intermediario acquisisca una preventiva conoscenza delle attitudini speculative del proprio interlocutore. Si tratta di regole destinate ad operare sinergicamente e che dovrebbero completarsi nel senso che l’adeguatezza della singola operazione è ponderabile in ragione della conoscenza che l’intermediario abbia preventivamente potuto acquisire del profilo patrimoniale dell’investitore.


La circostanza che il cliente abbia voluto tacere le informazioni relative alla sua propensione al rischio non esonera l’intermediario dall’onere di informare l’investitore delle ragioni per le quali il primo reputi che l’operazione non sia adeguata alla classe di rischio cui appartiene il proprio cliente. (Nella specie non è stata ritenuta adeguata l’informativa risultante dalla dichiarazione sottoscritta dal cliente secondo cui, in base alle informazioni in possesso della banca e per gli aspetti di rischio connessi, l’operazione risultava “inadeguata”, seguita dalla dichiarazione “chiedo che l’operazione venga comunque effettuata”).


Le norme che impongono all’intermediario di informare l’investitore dei rischi connessi all’operazione in relazione al suo profilo di rischio hanno natura imperativa e la loro violazione genera di per sé sola la responsabilità dell’intermediario per il risarcimento del danno patito dal cliente. Tuttavia, ove il prodotto finanziario sia costituito da obbligazioni la cui reale possibilità di rimborso può essere valutata solo al termine dell’operazione di ristrutturazione del gruppo cui appartiene la società emittente, si deve ritenere che sino a che l’operazione di ristrutturazione non sia definitia, il danno patito dall’investitore sia costituito solamente dal mancato pagamento dei rendimenti periodici delle obbligazioni sottoscritte.
 



sent. N. 1842/05

r.g. n. 4439/04


omissis


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, XX esponeva di aver concluso con Banca Fideuram s.p.a. nel periodo novembre-marzo 2002 tre successivi contratti per la sottoscrizione di corporates bonds emessi da società del Gruppo Cirio senza che fosse mostrato il prospetto informativo e sulla base di un documento accompagnatorio redatto in lingua inglese e, sul rilievo che sul finire dell'anno 2002 era stato dichiarato lo stato di default di vari emittenti del gruppo, chiedeva a questo Tribunale, col favore in ogni caso delle spese, che i citati contratti fossero annullati con ogni ovvio riflesso anche risarcitorio in quanto il proprio consenso era viziato da dolo (posto che Fideuram non poteva non essere a conoscenza dello stato di dissesto del gruppo Cirio e, malgrado ciò, aveva celato la rischiosità dell'investimento) e da errore (dato che era stato persuaso ad aderire alle dette emissioni sulla base delle rassicurazioni ricevute dalla convenuta), e che la convenuta fosse altresì condannata al risarcimento dei danni nella misura pari all'ammontare degli investimenti effettuati e nella diversa misura di causa per il mancato incasso delle cedole semestrali e per l'indisponibilità sino al soddisfo dei capitali investiti e ciò in quanto la condotta di Fideuram era risultata nella specie inosservante degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede imposti agli intermediari dal Dlg. 58/1998 in tema di sollecitazione dell'investimento da parte del pubblico, di prestazione di consulenza nei servizi di investimento, di informazione nei confronti dei sottoscrittori, di separazione patrimoniale ed era in ultimo risultata pure inosservante del più generale obbligo di diligenza che si impone al mandatario in base all'art. 1710.


1.2. Si costituiva la convenuta che, fatto preliminarmente rilevare come le emissioni del gruppo Cirio avessero goduto l'incondizionato apprezzamento del mercato sino alla dichiarazione di default e come l'attore, non privo di esperienza per aver in precedenza aderito ad altre emissioni, all'atto della sottoscrizione dei contratti, edotto della rischiosità delle emissioni Cirio, avesse espressamente autorizzato il compimento dell'operazione, si opponeva all'accoglimento delle domande e concludeva perciò per il loro rigetto con vittoria delle spese, sul rilievo, in via generale, che essa non aveva assunto alcun ruolo nel classamento istituzionale delle emissioni di che trattasi, che aveva provveduto ad acquistare i relativi titoli presso un intermediario autorizzato ed era priva di pendenze creditorie nei confronti degli emittenti ed in particolare che non aveva operato alcuna sollecitazione al pubblico risparmio ne tantomeno aveva provveduto nell'occasione al collocamento dei titoli, limitandosi piuttosto alla loro negoziazione in conto terzi, che nella specie non era ravvisabile alcuna attività di consulenza difettando i requisiti di riconoscibilità, che non aveva svolto alcuna attività di gestione per conto dell'attore, non avendogli costui conferito alcun mandato e non potendo perciò darsi applicazione agli speciali obblighi di informazione previsti nel caso, che le operazioni erano state espressamente autorizzate dall'attore, malgrado la loro inadeguatezza, che essa convenuta non aveva agito in conflitto di interessi non essendo creditrice degli emittenti e non partecipando al consorzio di collocamento e che non sussistevano in ultimo gli estremi di fatto per far luogo al pure chiesto annullamento dei contratti per vizio della volontà.


1.3. Di seguito allo scambio degli scritti difensivi previsti dagli articoli 6 e 7 del Dlg 5/03, al deposito da parte dell'attore dell'istanza di fissazione udienza ai sensi dell'art. 8 l. cit. e al deposito da parte del convenuto della nota conclusiva ai sensi dell'art. 10 l. cit, il giudice relatore pronunciava il decreto previsto dall'art. 12 l.cit. e all'udienza, dopo il deposito della memoria conclusionale da parte Fideuram ed in esito alla discussione delle parti, il collegio si riservava il deposito della decisione nel termine previsto dall'art. 16, comma quinto, l.cit


MOTIVI DELLA DECISIONE


2. Rammentato preliminarmente che la causa passa in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti rispettivamente nell'istanza di fissazione udienza ex art. 9 D.lg. 5/03 e delle note conclusive ex art. 10 D.lg. 5/03, l'attore chiede che a) venga pronunciato l'annullamento dei contratti a suo tempo stipulati con la convenuta ed aventi ad oggetto l'acquisto di bonds Cirio/Del Monte, con ogni ovvia pronuncia restitutoria e b) solo subordinatamente, previo accertamento della sua responsabilità, la condanna della medesima al pagamento di un somma equivalente al capitale investito ed in ogni caso c) che la convenuta sia condannata al risarcimento del danno per mancato incasso delle cedole semestrali, per mancato guadagno e per lucro cessante derivante dall'impossibilità di disporre del capitale sino al soddisfo, oltre ogni altro danno e d) previo accertamento del suo inadempimento per imperizia e negligenza.


3. La domanda sub a), in ciò dovendo pure ritenersi assorbita la conclusiva eccezione di inammissibilità del patrocinio Fideuram, deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art., 1444, constando che successivamente all'istanza di fissazione udienza, l'attore ha provveduto alla vendita dei titoli in contestazione, con ciò dimostrando di voler consolidare i riflessi patrimoniali dei contratti che ne avevano comportato l'acquisizione e dei quali si chiede qui l'annullamento e, soprattutto, precludendosi l'adempimento dell'obbligo restitutorio che grava sulle parti in conseguenza dell'accoglimento della pronuncia di annullamento.

Risolutivo è in proposito sotto una prima angolazione il giudizio del S.C. che dopo aver rilevato che "l'esecuzione volontaria, che dà luogo alla convalida tacita del contratto annullabile, ai sensi dell'art. 1444, comma 2, c.c., consiste in un comportamento negoziale, il quale si risolve in un'attività che, tendendo a realizzare la situazione che si sarebbe dovuta determinare per effetto del negozio annullabile, presuppone per implicito una volontà incompatibile con quella di chiedere l'annullamento", reputa che "elemento rivelatore della volontà di convalidare il contratto può essere qualsiasi comportamento attinente all'esecuzione del contratto, cioè non soltanto quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di un'obbligazione nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte di accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato" (Cass. civ., sez. III, 27/03/2001, n.4441).


4.1. Le restanti domande, ancorché articolate in termini diversi, fanno perno sul comune motivo della responsabilità che Fideuram dovrebbe assumere in relazione ai contratti conclusi con l'attore.

Giova preliminarmente fissare alcuni punti fermi.

A) La vicenda di che trattasi si radica per oggetto (acquisto di strumenti finanziari), caratteristiche (esecuzione di singoli ordini di acquisto) e modalità (negoziazione nell'interesse di terzi) nell’ambito dei servizi di investimento descritti dall'art. 1, comma quinto, del TUF, con esclusione perciò di tutte le problematiche connesse all'applicazione delle norme in tema di sollecitazione al pubblico risparmio, obbligatorietà dei prospetti e collocamento di strumenti finanziari;

B) tra i servizi di investimento descritti dalla norma, la vicenda trova poi più esatta collocazione nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera b) negoziazione in conto terzi, constando per vero dai documenti offerti in cognizione dalla convenuta che questa abbia proceduto all'acquisto dei titoli nell'interesse dell'attore attingendo la loro disponibilità dal cosiddetto mercato secondario;

C) la prestazione dei servizi di investimento é regolata dall'art. 21 TUF che prevede tra l'altro l'obbligo della diligenza, della correttezza e della trasparenza in capo all'intermediario e dalle disposizioni contenute nel Reg Consob 11522198, tra cui spiccano in particolare gli artt. 28 espressione del "know your costumer rule" e 29 che codifica la "suitability rule";

D) l'intera materia dell'accertamento della responsabilità risponde poi alla regola dell'art. 23 ultimo comma TUF sull'onere della prova.


4.2. Poste queste coordinate in diritto la difesa attrice lamenta sub 2.1 a) "la violazione della tutela del risparmio e delle norme atte a salvaguardare la stabilità e l'efficienza del mercato" sotto lo specifico profilo dell'inosservanza degli obblighi in tema buona fede contrattuale, trasparenza e informativa, in cui la convenuta sarebbe incorsa sul presupposto che non avrebbe potuto essere a conoscenza della situazione di "sfascio economico" degli emittenti e che non avesse debitamente notiziato il XX della rischiosità dell'investimento.


4.3. La censura, ancorché con qualche confusione - è pacifico che nella specie non si ricade nel campo di applicazione degli artt. 94 ss TUF, non trattandosi di operazione comportante una sollecitazione al pubblico risparmio, siccome è del pari evidente che buona fede e trasparenza sembrano riflettere motivi di impugnazione della condotta ascritta a Fideuram che si appuntano su un preteso vizio della volontà in capo all'attore - è fondata solo in parte.

È indiscutibile che la specializzazione dell' intermediario che operi professionalmente sui mercati mobiliari presupponga un'adeguata conoscenza degli emittenti che ne sono attori e degli strumenti finanziari che vi vengono negoziati. Non a caso l'art. 26 lett. e) del Reg. Consob 11522/98, rimarcando l'obbligo, prevede a carico degli intermediari che costoro debbano acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi, nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti. adeguata al tipo di prestazione da fornire".

Ma da ciò ad argomentare che nel raccogliere l'ordine di negoziazione di obbligazioni emesse dal gruppo Cirio Fideuram fosse pure al corrente della situazione di "sfascio economico" dell'emittente e abbia perciò violato le regole della buona fede e della trasparenza sottoponendo al XX la sottoscrizione di bonds Cirio é conclusione che non pare potersi condividere pienamente. È infatti provato dai richiami fatti da Fideuram nei propri scritti difensivi ai servizi apparsi sulla stampa specializzata dedicati alle emissioni del gruppo Cirio (in ciò trovando per vero attuazione l'onere probatorio di cui l'art. 23, ultimo comma, TUF grava l'intermediario) che al momento della sottoscrizione degli ordini di acquisto e sino a poco tempo prima che ne fosse dichiarato lo stato di default, i bonds Cirio erano tra i titoli più apprezzati dal pubblico degli investitori perché si erano mostrati in grado di garantire rendimenti più elevati rispetto a quelli medi del mercato e non avevano sino ad allora deluso le aspettative reddituali dei singoli sottoscrittori e tra essi anche del XX, avendo infatti costui percepito nelle more il pagamento di cedole su dette emissione per complessivi euro 2392,11 (doc. 4 convenuto). Nessuno può negare che il dissesto finanziario del gruppo Cirio avesse cause strutturali di lungo periodo, legate ad una politica di largo indebitamento verso il mercato non adeguatamente garantita da attività patrimoniali di peso corrispondente; e neppure é da credere che gli operatori siano rimasti semplici spettatori passivi di fronte a questo andamento finanziario e che, presa cognizione del progressivo aggravamento della situazione patrimoniale, non abbiano posto in essere condotte volte a scaricare altrove gli effetti di una probabile insolvenza. Si tratta, però, di considerazioni, che se da un lato rimandano al problema dell'efficienza della rete dei controlli e dall'altro rendono urgente l'accentuazione dei profili di tutela del risparmio, hanno tuttavia più in generale una valenza giuridica squisitamente de iure condendo, giacche in linea di regolamentazione del caso concreto nulla comprova - ed anzi vi è come si è visto la prova contraria - che Fideuram fosse a conoscenza dello stato di dissesto di un gruppo Cirio capace prima del default di corrispondere perfino un rendimento al sottoscrittore.


4.4. Resta il nodo dell'informativa dovuta all'investitore. Qui la censura si vale di un maggior grado conforto.

È noto che la rete degli obblighi informativi cui sono tenuti gli intermediari abilitati, oltre a trovare più generale sanzione nella lettere b) dell'art. 21 del TUF, giusta il quale é fatto obbligo ai soggetti abilitati di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati", trova più diretta attuazione nell'art. 28 del Reg. Consob 11522/98 secondo gli intermediari devono "chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio" e nell'art. 29 dello stesso regolamento che, nel riprendere quanto il secondo comma dell'art. 28 prescrive circa il dovere degli intermediari di astenersi dall'effettuare o consigliare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, prevede espressamente che "gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguate, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione" e, qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, possono eseguire l'operazione previo ordine scritto o previa registrazione dell'eventuale ordine telefonico.

Con ciò il legislatore di secondo livello è venuto a dare attuazione nel nostro ordinamento alla duplice regola del "know your customer" e della "suitability", in guisa delle quali i servizi di investimento debbono adeguarsi al profilo patrimoniale del singolo investitore e presuppongono perciò che l'intermediario acquisisca una preventiva conoscenza delle attitudini speculative del proprio interlocutore. Si tratta di regole destinate ad operare sinergicamente e che in linea astratta dovrebbero completarsi nel senso che l'adeguatezza della singola operazione è ponderabile in ragione della conoscenza che l'intermediario abbia potuto previamente acquisire del profilo patrimoniale dell'investitore.La connessione funzionale tra le due regole non è però una relazione obbligata, sicché il fatto che il cliente abbia voluto tacere le informazioni necessarie a valutare la sua propensione al rischio non solleva l'intermediario dall'obbligo di informarlo comunque dei rischi connessi ad una determinata operazione che questi abbia in animo di fare, anche perché, pur in difetto di informazioni privilegiate, l'operatore potrà maturare le proprie valutazione sulla scorta delle esperienza e dei comportamenti tenuti dall'investitore in occasione di precedenti operazione e comunque attenendosi al metro di una valutazione prudenziale, tanto più obbligata quanto più si consideri che la diligenza qui richiesta è quella del secondo comma dell'art. 1176.

Ora nella specie Fideuram, una volta preso atto che il XX non era intenzionato ad offrire maggiori le informazione dell'art. 28 lett. a), ha creduto di poter uniformarsi alle regole anzidette, facendo sottoscrivere al XX in calce a ciascuno degli ordini di acquisto dei bonds Cirio, la comunicazione secondo cui, in base alle informazioni in possesso della banca e per gli aspetti di rischio connessi, l'operazione risultava "inadeguata" seguita dalla espressa dichiarazione "chiedo che l'operazione venga comunque effettuata".

È indubbio che così facendo la Banca, non disponendo delle informazioni privilegiate utili a conoscere il profilo patrimoniale del proprio investitore, si sia voluta prudenzialmente attenere ad un criterio di massima capace di porla a riparo dalle implicazioni negative dell'operazione ordinata. L'autorizzazione però non può costituire un comodo espediente cui gli intermediari ricorrono ogni qualvolta il profilo patrimoniale del proprio cliente non sia pienamente conoscibile o, peggio, per scansare preventivamente il rischio sotteso a qualsisia investimento in strumenti finanziari. Gli intermediari abilitati a prestare i servizi di investimento sono operatori professionale particolarmente qualificati (in genere banche o società di intermediazione mobiliare) che dispongono delle conoscenze, delle capacità e delle risorse necessarie per operare "con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati" (art. 21 TUF), sicchè ogni operazione di investimento deve comunque essere ponderata in ragione della rischiosità che essa rivesta per l'investitore, anche quando questo si astenga dal dare le informazione richieste.

Si tratta in definitiva di trovare un giusto punto di equilibrio tra "know your customer rule" e "suitability rule" e l'art. 29 effettivamente persegue questo obiettivo, imponendo che l'intermediario, richiesto di dar corso ad un'operazione non adeguata informi l'investitore delle "circostanze e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione". Ora è da credere che se le finalità della norma regolamentare siano quelle di assicurare la composizione del conflitto tra interesse dell'investitore a far eseguire l'operazione malgrado l'operatore, anche in ragione delle scarse informazioni possedute sulla situazione patrimoniale del proprio cliente, lo abbia avvertito della sua inadeguatezza, e l'interesse dell'intermediario ad evitare l'esposizione generala da un'operazione giudicata rischiosa, esse possono essere soddisfatte solo attraverso un'informativa che sia quanto mai puntuale delle circostanze e delle ragioni per le quali l'intermediario reputi che l'operazione non sia adeguate alla classe di rischio cui appartiene il proprio cliente. Non basta cioè una semplice comunicazione cui faccia seguito la dichiarazione dell'investitore che intende comunque procedere all'operazione. Le modalità con cui solitamente gli operatori raccolgono le sottoscrizioni dei propri clienti, di cui chiunque abbia dimestichezza con il mondo bancario ha piena cognizione, impongono che l'obbligo di informativa circa la non adeguatezza dell'operazione sia assolto nel modo più completo e circostanziato possibile ovvero comunicando al cliente non solo che l'operazione é inadeguata, ma anche le circostanze e le ragioni per le quali essa lo sia; di tal che la comunicazione che figura in calce ai contratti sottoscritti dal XX, per i termini in cui è redatta e per l'assoluta carenza di ogni più dettagliata indicazione delle "ragioni e delle circostanze" per cui l'operazione non si reputa adeguata deve ritenersi inidonea a realizzare l'obbligo informativo dell'art. 29.


5. Ne discende perciò, riguardo l'azione di condanna esercitata dal XX, che il profilo costitutivo di essa consistente nella violazione da parte di Fideuram di una norma provvista di efficacia imperativa - l'efficacia imperativa non sembra per vero discutibile: da ultimo Trib. Mantova 18 marzo 2004. in GI, 2004, 2124 -, in difetto di ogni più specifica istanza, genera di per sé sola, in ciò assorbendosi dunque ogni altro motivo di doglianza, la responsabilità della convenuta a risarcire il danno patito dal XX per effetto di questa condotta.

Senonché è opinione del collegio che nella specie il danno risarcibile al XX debba essere doverosamente contenuto. Intanto corre l'obbligo di avvertire che rispetto all'ammontare originario dell'investimento realizzato dal XX nella sottoscrizione di emissioni Cirio, il pregiudizio lamentato deve essere ridimensionato già nelle grandezze iniziali e si è poi considerevolmente ridotto per le vicende di causa. Ed infatti occorre tener presente per un lato che il XX, come è reso pacifico dal doc. 4 di parte convenuta, prima che le obbligazioni Cirio divenissero "carta straccia", aveva avuto modo di lucrare un primo sia pur modesto guadagno riscuotendo le cedole nel frattempo maturare. Va da sé poi che il guadagno realizzato con la cessione a terzi dei bonds Cirio in suo possesso avvenuto nelle more del giudizio pari ad euro 60.872.46=, oltre a dimostrare che, sia pure in misura ridotta, i bonds Cirio avevano conservato un certo contenuto patrimoniale, non può che contenere ulteriormente l'entità di un eventuale risarcimento. Né in questo ordine di idee è privo di rilievo il fatto che più in generale il gruppo Cirio, chiusa la fase cruciale seguita al default e alla ristrutturazione avviata durante l'amministrazione straordinaria, come si apprende da notizie di cronaca di questi giorni, ha in parte proceduto alla collocazione di alcuni importanti assets aziendali come quello delle conserve alimentari e come quello dei succhi di frutta e sta procedendo alla collocazione presso investitori esteri degli altri (detergenti), il tutto con la ragionevole prospettiva di veder accrescere il proprio patrimonio attivo e con la conseguenza perciò che solo a chiusura delle procedure concorsuali potrà effettivamente dirsi se i crediti fatti valere dai Cirio's peoples abbiano o meno, e in che misura, una possibilità di essere soddisfatti.In ultimo venendo al caso dell'architetto XX occorre dire che le emissioni da lui sottoscritte erano tutte di scadenza successiva all'instaurazione della causa e che la dichiarazione di default, riguardante peraltro altre emissione di data antecedente, lungi dal determinare l'insolvenza circa la somma capitale, ha solo precluso, in conseguenza della sottoposizione del gruppo Cirio alle procedure dell'amministrazione controllata, la corresponsione dei rendimenti periodici previsti per ogni emissione sottoscritta dal XX, di tal che solo in relazione a ciò può effettivamente dirsi che il XX abbia subito un danno patrimoniale concreto ed attuale.

Si impone perciò la condanna della Fideuram al pagamento delle somme dovute in conseguenza dello stacco periodico delle cedole previste per ciascuna delle emissioni sottoscritte dal XX, somme da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi trattandosi diobbligazione risarcitoria.


6. Le spese avuto riguardo alla novità della materia e al motivo della decisione possono essere integralmente compensate.


PQM


1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da XX  nei confronti di Banca Fideuram s.p.a. con atto di citazione notificato il 12 marzo 2004 e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento delle somme corrispondenti ai rendimenti periodici dovuti sulle emissioni per cui è causa dalla data dell'ultimo pagamento effettuato sino alla vendita dei titoli, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla domanda alla sentenza e interessi legali sulla risultante dalla sentenza al saldo

2) Compensa ogni spesa di lite.


Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile Bologna 31 maggio 2005

Il Presidente

Dott. Bruno Merlettano

Il Giudice Relatore

Dott. Marco Marulli


Depositato in Cancelleria il 14/07/2005