Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 192 - pubb. 01/07/2007
Rito sommario ed eccezioni del convenuto
Tribunale Parma, 10 Ottobre 2005. ..
Procedimento sommario ex
art. 19 d lgs. n. 5/03 – Declaratoria di nullità o di annullamento di
operazioni relative a bond argentini – Eccezioni del convenuto – Cognizione non
sommaria – Mutamento del rito – Necessità
Deve essere disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario qualora il convenuto si costituisca deducendo contestazioni non manifestamente infondate e la condanna dello stesso alla restituzione della somma richiesta dall’attore presupponga la declaratoria di nullità ovvero di annullamento di singole operazioni di negoziazione di obbligazioni argentine e, alla luce delle difese svolte dalla convenuta, una cognizione non sommaria della controversia.
Ordinanza ai sensi dell’art. 19 D. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5
Il Giudice designato, letti gli atti e sciolta la riserva.
Considerato che le difese della Banca convenuta non sono fondate su argomenti meramente pretestuosi o irragionevoli, con la conseguenza che non può ritenersi manifestamente infondata la contestazione della convenuta, ciò in quanto: è evidente che l'acquisto dei titoli risale agli anni 97/98 e, quindi, in un periodo ben lontano dal dissesto del Governo argentino;
esiste un contratto scritto di custodia ed amministrazione titoli e valori mobiliari risalente al 1991;
sono trascorsi ben otto anni dall'acquisto e quattro dalla dichiarata insolvenza, mentre è pacifico che immediatamente dopo le operazioni, id est gli ordini di acquisto, la Banca ha rimesso ai clienti i fissati bollati attestanti l'esecuzione delle operazioni, con la conseguente necessità di apprezzare il canone ermeneutico della buona fede valevole, anche e soprattutto, nella fase di esecuzione del contratto.
Ritenuto altresì che, come eccepito dalla convenuta, la eventuale condanna alla restituzione del corrispettivo versato per l'acquisto dei titoli deve necessariamente passare dalla declaratoria di nullità ovvero di annullamento di ciascuna operazione, con la conseguenza che, anche a voler ritenere ammissibile il ricorso alla procedura semplificata de qua per tutto concedere alla difesa attorea, è evidente che le difese svolte dalla Banca richiedano una cognizione non sommaria.
Letto l'art. I9, 3° co., D. lgs. 17.1.03 n. 5
PTM
Assegna all’attore il termine di gg. 30 per le attività di cui all'art. 6, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento.
Si comunichi.
Parma 10.10.05