Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 252 - pubb. 01/07/2007

Forma degli ordini di negoziazione

Tribunale Torino, 25 Maggio 2005. ..


Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Forma scritta – Necessità



Sono nulli per violazione dell’art. 23 T.U.I.F. gli ordini di negoziazione di strumenti finanziari per i quali non sia stata adottata la forma scritta, essendo tale disposizione applicabile non solo al contratto quadro, bensì anche ai singoli ordini che sostanziano il contenuto di tale rapporto. La violazione in questione, trattandosi di nullità, non può essere sanata dal comportamento concludente delle parti.



cron. 3246


Il Giudice Designato

- sciogliendo la riserva assunta in data odierna;

- rilevato che parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione della somma di €. 2.223,94 per effetto della nullità del contratto d'acquisto di titoli Cirio Finanziaria s.p.a. 8%, ai sensi dell'art. 23 T.U,F., non essendo stati gli ordini di acquisto di strumenti finanziari impartiti per iscritto;

- rilevato che parte convenuta ha chiesto il rigetto di tale domanda, allegando la malafede di parte attrice e la sua negligenza, nonché sollevando una exceptio doli generalis;

- rilevato che, come ammesso dalla parte convenuta, non vi è prova che gli ordini relativi al contratto per cui è causa siano stati impartiti per iscritto;

- ritenuta la violazione da parte della convenuta del disposto dell'art. 23 T.U.F., che prescrive, ad substantiam, il rispetto della forma scritta in relazione ai «contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori», comminando expressis verbis la sanzione della nullità per il mancato rispetto di tale requisito formale;

- ritenuta l'applicabilità di tale disposizione non solo al contratto quadro, bensì anche ai singoli ordini, che sostanziano il contenuto del predetto rapporto;

- ritenuta l'irrilevanza del comportamento tenuto dalle parti in esecuzione del rapporto controverso, comportamento che parte convenuta vorrebbe rilevante ai fini di una sorta di «convalida» per fatti concludenti del negozio medesimo, convalida che però è, notoriamente, inapplicabile ai vizi che danno luogo a nullità;

- ritenuta l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 1712 c.c., pure invocato da parte convenuta, atteso che, nel caso in oggetto, si verte in ipotesi di nullità che, per definizione, non può ritenersi in alcun modo sanata dal comportamento delle parti, in difetto di una specifica previsione normativa;

- ritenuto che non possa configurare ipotesi di mala fede, né di abuso del diritto, il comportamento del soggetto che si astenga dall'immediato esercizio del diritto di chiedere l'accertamento della nullità di un negozio, persino qualora tale comportamento s'accompagni, per un certo periodo, ad un atteggiamento di «accettazione» degli effetti di un contratto nullo per difetto di forma, atteso che il legislatore, comminando la sanzione della nullità, manifesta nella maniera più evidente l'intento di consentire a chiunque sia interessato (e, nell'ipotesi di nullità relativa, specialmente legittimato) a far valere senza limiti di tempo il vizio che interessa il sinallagma genetico del rapporto;

- ritenuto che argomentare diversamente significherebbe stravolgere la categoria stessa della nullità, che verrebbe in tal modo a perdere le sue caratteristiche essenziali e dunque la sua stessa ragion d'essere;

- ritenuto fuori luogo il richiamo operato da parte convenuta all'art. 1227 c.c., norma dettata in tema di responsabilità (contrattuale) e, come tale, in materia diversa da quella della nullità negoziale che, per definizione, deve poter sempre essere azionata senza limiti di tempo;

- ritenuto, che, contrariamente a quanto pare adombrare la difesa della parte convenuta, l'esercizio del diritto d'azione di nullità è oggetto di un (sacrosanto) diritto e non certo di un onere, né tanto meno di un obbligo;

- ritenuti, in considerazione di quanto sopra, sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione della parte convenuta;

- ritenuta la nullità, per le ragioni illustrate, del contratto d'acquisto dei titoli Cirio Finanziaria s.p.a, 8% per cui è causa;


P.Q.M.


Visto l'art. 19, comma 2-bis d.lgs. 5/2003;

Contrariis reiectis;

CONDANNA parte convenuta a restituire agli attori la somma di €.20.556,50, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

CONDANNA parte convenuta al rimborso in favore degli attori delle spese dei presente giudizio, che liquida in complessivi €.2.223,94 (di cui €.510,00 per diritti ed €.187,81 per esposti).