Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27961 - pubb. 04/10/2022

E' permesso all'avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa?

Cassazione civile, sez. II, 25 Luglio 2022, n. 23077. Pres. D'Ascola. Est. Criscuolo.


Contratto di patrocinio - Recesso senza giusta causa da parte del professionista - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze



L'art. 85 c.p.c. e l'art. 7 della l. n. 794 del 1942 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell'art. 2237 c.c., per effetto della quale è permesso all'avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa – salvo in tal caso il risarcimento del danno del quale il cliente provi l'esistenza – riconoscendo al difensore gli onorari relativi all'attività svolta fino al momento del recesso. (massima ufficiale)




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