Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 283 - pubb. 01/07/2007

Specificità dell'informazione e nullità

Tribunale Brindisi, 26 Dicembre 2005, n. 0. ..


Doveri informativi dell’intermediario finanziario – Natura di norma imperativa – Violazione – Nullità – Sussistenza


Doveri informativi dell’intermediario – Specificità – Oggetto



Gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza imposti all’intermediario dall’art. 21 del TUF sono posti a tutela dell’investitore ma anche del mercato e del risparmio con lo scopo di assicurare massima trasparenza e correttezza nei comportamenti dei soggetti abilitati.Le norme regolanti i servizi di investimento in prodotti finanziari, in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia dell'intero mercato dei valori mobiliari, hanno natura e portata di norme imperative. Ciò comporta la loro inderogabilità ad opera delle parti e la nullità per illiceità della causa dei contratti e delle transazioni stipulati in violazione di tali norme.


Costituisce violazione dei doveri dell’intermediario la mancata informazione circa la specifica natura delle obbligazioni negoziate (nella specie Cirio H. 01/04 6,25% e Cirio F. 00/02 7,5%) con riferimento alla natura giuridica della società emittente i titoli, al suo volume d’affari, al suo capitale sociale, ai rapporti di collegamento e di partecipazione societaria, alla redditività media dei titoli stessi rispetto alle precedenti collocazioni sul mercato.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione ritualmente notificato X ha convenuto in giudizio la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a, esponendo che: in data 21 e 24 settembre 2001 egli aveva concluso con la banca convenuta un contratto di acquisto di obbligazioni "Cirio H. 01/04 6,25% e "Cirio F. 00/02 7,5%"; alla scadenza dei titoli, la capogruppo Cirio s.p.a. non era stata in grado di far fronte al rimborso delle obbligazioni; il contratto stipulato dalle parti doveva reputarsi nullo, o comunque annullabile, per le ragioni esposte in atti. Ha chiesto pertanto dichiararsi la nullità o annullamento del contratto in esame, con contestuale condanna della banca convenuta alla restituzione della somma da lui versata e pari ad € 15,000, maggiorata degli interessi legali. Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore anticipatario.

Costituitasi in giudizio, Monte dei Paschi di Siena s.p.a, ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.

A seguito di istanza ex art. 12 d.lgs. n. 5/03, il giudice relatore ha fissato udienza collegiale di discussione della causa per il 7.6.2005. Di seguito, previa conferma del decreto del g.r. il Tribunale ha delegato quest'ultimo all'espletamento della prova orale, fissando successiva udienza collegiale per il 22.11.2005. A tale udienza le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa, e il Tribunale - ai sensi dell'art. 15 5° co. d.lgs. n. 5/03 ha riservato il successivo deposito della sentenza.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda dell'attore è fondata, per quanto di ragione, e deve pertanto essere accolta, nei limiti di cui appresso.

Con il primo motivo di censura, deduce l'attore la nullità del contratto in esame per contrarietà a norme imperative, stante la mancata osservanza, da parte della banca proponente l'investimento, delle previsioni di cui agli artt. 21 e ss. d. lgs. n. 58/98.

La censura è fondata.

Il contratto oggetto del presente giudizio in quanto caratterizzato dalla vendita di obbligazioni "Cirio H. 01/04 66,25%" e Cirio F. 00/02 7,5%"; comporta l'applicazione delle previsioni di cui agli artt. 21 e ss. d. lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza -TUF).

Orbene, tali previsioni impongono all'istituto di credito uno specifico obbligo di informazione circa le caratteristiche fondamentali del contratto. Precisamente, grava sul proponente l'investimento uno specifico obbligo (art. 21 lett. a TUF) di diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del cliente, obbligo che impone in particolare all'operatore finanziario un'azione tesa alla garanzia della massima informazione (art. 21 lett. b TUF) nei confronti del risparmiatore.

Ed è appena il caso di precisare che trattasi di obblighi a contenuto più stringente di quelli, generici, di correttezza ed informazione (artt. 1337-1375 c.c.), gravanti su qualunque parte del rapporto negoziale. La qual cosa deriva anzitutto dalla particolare natura del contratto in esame, il quale presenta un elevato grado di rischio, ed espone pertanto il risparmiatore a una perdita potenzialmente illimitata della somma, da lui mensilmente investita. In secondo luogo, non va trascurato che l'aderente all'investimento è spesso un soggetto privo delle cognizioni tecniche necessarie per operare in un settore altamente specializzato, quale quello del mercato dei valori mobiliari. Per tal ragione, deve ritenersi candicio sine qua non della validità del contratto la circostanza che, in sede di stipula dell'accordo negoziale, il risparmiatore abbia avuto adeguata informazione circa il tipo e le caratteristiche essenziali del contratto stesso. La qual cosa è tanto più vera se si considera che - a differenza di quanto accade in un normale schema negoziale, ove di norma non compaiono terzi garanti che vigilano ab origine sulla regolarità dell'accordo - l'attività del proponente l'investimento non è libera, ma è a sua volta soggetta a vigilanza da parte di soggetti terzi rispetto al singolo contratto, e segnatamente della CONSOB e della Banca d'Italia (artt. 5 e ss. TUF). Soggetti, questi ultimi, dotati di penetranti poteri nei confronti del proponente l'investimento, poteri articolantisi non solo in richieste di informazioni (art. 8 TUF), ma anche, più in generale, in attività di vigilanza ispettiva e regolamentare (artt. 6-7 TUF), nonché di convocazione degli organi dirigenti. Il tutto nel superiore interesse perseguito dal legislatore del 1998, che è quello - in armonia con l'esigenza costituzionale (art. 47 Cost.) di tutela del risparmio - di assicurare massima trasparenza e correttezza dei comportamenti del soggetti abilitati (art. 5 TUF), oltre che una sana e  prudente gestione dei vari servizi finanziari da parte di questi ultimi. In quest'ottica, non stupisce che, in deroga al principio della libertà delle forme che regola l'autonomia privata, il TUF abbia espressamente previsto (art. 23) la forma scritta ad substantiam dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento. Ciò in quanto, evidentemente, la sola forma scritta è stata ritenuta idonea a garantire l'adeguata informazione del risparmiatore, la sua conoscenza, cioè, del complesso dei diritti e doveri scaturenti dall'accordo negoziale. Per tali ragioni, ritiene il Collegio che le norme regolanti i servizi di investimento di prodotti finanziari - in quanto volte alla tutela sia del singolo investitore, sia, più in generale, dell'intero mercato dei valori mobiliari - abbiano natura e portata di norme imperative. La qual cosa implica, da un lato, la non derogabilità di dette norme ad opera delle parti, e sotto altro profilo, la nullità per illiceità della causa sia dei contratti che, pur tuttavia, siano stati stipulati, sia delle transazioni (art. 1972 c.c.) eventualmente compiute dalle parti. Ciò in virtù del meccanismo di applicazione delle c.d. nullità virtuali, ricavabili dal combinato disposto degli artt. 1418 - 1343 c.c.

In particolare, l'operatività del principio delle nullità virtuali è stata da tempo affermata, in termini generali, dalla giurisprudenza di legittimità. Si sottolinea, a tal riguardo, Cass. Civ, I, 7.3.2001, n. 3272, la quale ha chiarito che "in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di una espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma primo, cod. civ, che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità".

Affermata, in linea generale, l'operatività del principio della nullità virtuali, va ora rimarcato che numerose pronunce di giudici di merito hanno affermato il principio della natura imperativa delle previsioni di cui all'art. 21 TUF. In particolare, Trib. Palermo, 17.1.2005, ha affermato la natura di norme imperative degli artt. 21 e ss. TUF, "proprio in considerazione degli interessi pubblicistici, anche di rango costituzionale (art. 47 Cost.) che l'impianto normativo mira a tutelare, identificabili nella tutela dei risparmiatori uti singuli, del risparmio pubblico, come elemento di valore nell'economia nazionale, della stabilità del sistema finanziario, dell'efficienza del mercato dei valori mobiliari, con vantaggi per le imprese e per l'economia pubblica".

Nel senso della natura di norme imperative degli artt. 21 e ss. TUF e del Reg. CONSOB si sono poi pronunciate anche Trib. Treviso, 26.11.2004; Trib. Mantova, 12.11.2004; Trib. Taranto, 27.10.2004 (giurisprudenza tutta citata da Trib. Palermo suindicata); Trib. Brindisi, 21.6.2005; Trib. Mantova, 18.3.2004; Trib. Firenze, 19.4.2005.

Venendo ora al caso in esame, e riprendendo quanto prima esposto, reputa il Collegio che l'istituto di credito convenuto ha violato i primari doveri di informazione stabiliti dal TUF. Invero, sussiste in capo alla banca una palese violazione dei doveri di informazione e correttezza sanciti dall'art. 21 TUF, posto che detta banca ha taciuto all'attore circostanze decisive nell'economia del contratto. Precisamente, sono state sottaciute all'attore le informazioni fondamentali concernenti le obbligazioni emesse dalla "Cirio H. 01/04 6,25%" e "Cirio F. 00/02 7,5%", che sono società diverse dalla capogruppo Cirio s.p.a. Più in particolare, sono state sottaciute all'attore le fondamentali informazioni relativa a: 1) la natura giuridica della società emittente i titoli in esame, il suo volume di affari, il suo capitale sociale, se esso fosse o meno interamente versato, ecc; 2) gli eventuali rapporti di collegamento e/o partecipazione societaria; 3) la redditività media dei titoli negoziati, mediante riferimento comparativo all'utile ricavato dalle precedenti collocazioni di detto titolo sul mercato. Informazioni che, sole, avrebbero consentito al risparmiatore una piena consapevolezza degli strumenti finanziari che si accingeva ad acquistare. Informazioni che, nondimeno, sono state, nella specie, del tutto omesse.

Ciò fa si che, al momento della stipula del contratto, l'attore fosse del tutto all'oscuro circa i valori mobiliari negoziati con la banca convenuta. In sostanza, egli ha acquistato "al buio" strumenti finanziari di cui, per legge (artt. 21 e ss. TUF); egli aveva il diritto di conoscerne le principali caratteristiche. La qual cosa costituisce l'antitesi del principio di  trasparente e corretta informazione delle vicende concernenti l'acquisto di valori mobiliari, cui - in attuazione dell'art. 47 Cost. - si ispira il TUF. Ne consegue, in accoglimento della specifica censura di parte attrice, la dichiarazione di nullità del contratto in esame, stante la sua contrarietà alle norme imperative (art. 21 TUF, in relazione agli artt. 1418-1343 c.c.) di legge, con assorbimento delle ulteriori censure dell'attore.

Naturalmente, la nullità del contratto determina - in applicazione delle norme sull'indebito oggettivo (art. 2033 e ss. c.c.) ed in accoglimento della domanda dell'attore la condanna della banca alla restituzione, in favore del X, delle somme da quest'ultimo versate in esecuzione del contratto nullo, pari ad € 15.000.

Quanto alla decorrenza degli interessi legali sulla somma da restituire, rileva il Collegio che non sono emersi nel presente giudizio elementi tali da escludere la buona fede iniziale del convenuto (buona fede che, come è noto, si presume - art. 1147 c.c.). Per tale ragione, in ossequio al disposto dell'art. 2033 c.c. gli interessi legali sulla somma da restituire devono essere computati dal 19.11.2004 - data di notifica dell'atto di citazione e conseguente dies a quo di decorrenza della mora - al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario dell'attore.


P.Q.M.


Il Tribunale di Brindisi - Sezione Fallimentare - pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione ritualmente notificato a Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nel contraddittorio delle parti costituite così provvede:

1) accoglie la domanda dell'attore, e per l'effetto condanna la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al pagamento, in favore dell'attore, per la causale a processo, della somma di € 15.000, oltre interessi legali su tale somma, dal 19.11.2004 al soddisfo;

2) condanna la convenuta al rimborso, in favore del procuratore. anticipatario dell'attore, avv. E. Graziuso, delle spese di lite da quest'ultimo sostenute, dall'attore, che si liquidano in complessivi € 3.330, di cui € 330 per spese, € 1.000 per diritti ed € 2.000 per onorari, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge.