Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 289 - pubb. 01/07/2007
Rito sommario societario: presupposti
Tribunale Milano, 25 Marzo 2006. ..
Procedimento sommario ex
art. 19 d. lgs. N. 5/2003 – Presupposti – Nullità e inadempimento –
Ammissibilità
È ammissibile il ricorso al rito sommario previsto dall’art. 19 d. lgs. N. 5/2003 anche nell’ipotesi in cui la condanna richiesta presupponga un accertamento di nullità del contratto ovvero una dichiarazione di risoluzione o di inadempimento dello stesso. I limiti di tale procedimento devono infatti essere individuati nella non manifesta infondatezza della contestazione del convenuto e nella necessità di una cognizione non sommaria per cui, in ultima analisi, il reale limite del processo sommario è costituito dalla complessità dalle questioni poste dalle contrapposte difese e dalla necessità di un approfondimento e quindi di un maggior dibattito processuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo X ha chiesto la condanna di Banca X quale successore di Banca Y, alla restituzione della somma di € 62.222,01 pari al controvalore di titoli obbligazionari emessi dallo Stato argentino, specificamente indicati nel ricorso, acquistati per iniziativa di un dipendente e quindi inseriti nel proprio dossier titoli, senza espresso ordine da parte di esso ricorrente; allega altresì l'inesistenza a monte, di un contrattoquadro di negoziazione e trasmissione ordini redatto per iscritto. Ne deduce, in principalità, la nullità ovvero la risoluzione dei contratti d'acquisto delle obbligazioni Argentina di cui sopra, e quindi l'obbligo della banca di restituzione dell'importo a suo tempo addebitatogli, con offerta di restituzione delle obbligazioni stesse. In subordine deduce altresì la nullità degli ordini stessi per violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di diligenza, trasparenza einformazione posti a suo carico dalla legislazione di settore.
Si è costituita la banca eccependo l'inammissibilità del rito sommario e resistendo all'avversa domanda, pur senza produrre alcuna documentazione degli ordini di cui è causa.
Comparse le parti ed esperito inutilmente un tentativo volto alla conciliazione della causa, il giudice ha riservato la decisione.
Tanto premesso, ritiene il giudicante che il ricorso debba venir accolto. Non si ritiene preclusivo del rito sommario scelto dall'attore il fatto che la condanna richiesta presupponga un accertamento di nullità dei contratti di cui è causa ovvero una dichiarazione di inadempimento e quindi di risoluzione degli stessi. Dal testuale dell'art. 19 d.lgs 5/2003, ed in particolare dei commi 2 bis e 3, i limiti del procedimento sommario vengono individuati nella non manifesta infondatezza della contestazione del convenuto e nella necessità di una cognizione non sommaria, e ciò permette di ritenere che, in ultima istanza, il limite sia costituito dalla complessità delle questioni poste dalle contrapposte difese e dalla necessità di un approfondimento e quindi di un maggior dibattito processuale. Nel caso in esame la prospettazione di nullità per mancanza di forma è, in sé, questione di immediata valutazione, né la convenuta l'ha contrastata con argomenti che esigano migliori approfondimenti.
Neppure può ritenersi un'illegittima compromissione del diritto di difesa della banca costituzionalmente garantito, laddove nel caso concreto la convenuta ha avuto 41 giorni per predisporre la propria difesa (notifica del ricorso introduttivo il 17.1.2006, comparsa depositata il 27,2 2006).
L'art. 23 comma del d.lgs n. 58/1998 (TUF) sancisce la necessità di forma scritta dei contratti relativi alle prestazioni dei servizi di investimento e ne commina espressamente la nullità in caso di inosservanza di tale forma. La previsione di nullità, peraltro relativa, non é senza deroghe, in quanto le CONSOB è legittimata a "prevedere con. regolamento» che "particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma". L'art. 30 del regolamento CONSOB n. 11522/1998 ribadisce la necessità di forma scritta in relazione al c.d. contratto quadro, precisando che nello stesso devono essere specificate, tra l'altro, anche le "modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni»; il successivo art. 60-comma 2 stabilisce che "gli intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori". Dall'insieme di queste norme si deduce che il contratto quadro deve, a pena di nullità (ancorché relativa) essere redatto per iscritto, mentre per i singoli ordini la generale forma scritta di cui all' art. 23-1° comma TUF può essere derogata da espressa previsione contenuta nel suddetto contratto quadro, con obbligo dell’intermediario di provvedere alla registrazione degli ordini telefonici (forma ritenuta ad probationem).
Nel caso in esame la banca ha dichiarato di non aver reperito gli ordini scritti e non ha prodotto il contratto quadro, che solo avrebbe potuto legittimare la trasmissione di ordini in forma diversa da quella scritta; non ha, neppure, allegato di aver registrato tali ordini.
Gli acquisti di cui è causa sono dunque nulli, in assenza della prescritta forma. La domanda di restituzione dell'importo a suo tempo addebitato quale controvalore delle obbligazioni Argentina sopra elencate è quindi fondata. Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso legale; non essendo neppure stata allegata la mala fede (concetto diverso e più grave del lamentato inadempimento contrattuale) della convenuta banca, tali interessi sono dovuti, ex art. 2033 c.c., dalla data della domanda.
Alla ritenuta nullità degli ordini di acquisto consegue il diritto della banca di vedersi consegnare i titoli e restituire gli importi a suo tempo accreditati al cliente a titolo di cedole; in assenza di precisa quantificazione di tale importo da parte della convenuta, e non essendo lo stesso chiaramente evincibile dagli estratti conto prodotti (doc. 3 convenuta) la subordinata domanda riconvenzionale della convenuta viene accolta solo in relazione alla restituzione dei titoli.
La preponderante soccombenza della convenuta pone a suo carico le spese del giudizio, che vengono liquidate (d'ufficio in assenza di nota spese) in complessivi € 3.281 di cui €2.000 per onorari, € 472 per diritti, € 500 per esborsi e € 309 per spese generali.
P.Q.M.
Il giudice, visto l'art. 19 d.lgs n. 5/2003, ritenuta la nullità degli ordini di acquisto di bond Argentina di cui al ricorso introduttivo, condanna la convenuta X a, restituire all'attore l'importo di € 62.222,01 con gli interessi dalla domanda, e condanna l'attore a restituire alla convenuta i titoli suddetti;
condanna la convenuta a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 3.281, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.