Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3086 - pubb. 21/02/2011

Autonomia delle azioni promosse dalle singole masse dei fallimenti della società e dei soci; restituzione delle somme erogate dal fondo per le vittime di richieste estorsive e dell'usura

Tribunale Como, 11 Febbraio 2011. Est. D'Aniello.


Fallimento - Azione di restituzione proposta dal curatore nell'interesse della massa - Credito sotto successivamente al fallimento - Opponibilità al curatore della clausola di deroga alla competenza territoriale - Esclusione.

Fallimento - Fallimento dei soci illimitatamente responsabile - Distinzione dei patrimoni - Distinzione ed autonomia delle azioni promosse dai singoli fallimenti - Legittimazione del fallimento della società per i diritti delle singole masse - Esclusione.

Per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - Modalità di erogazione - Delegazione di pagamento a favore dei creditori della parte mutuatario - Individuazione del momento in cui l'assistito diviene proprietario delle somme erogate - Coincidenza con l'emissione della delegazione di pagamento - Revoca del decreto commissariale - Restituzione all'erario delle somme non attribuite ai creditori - Insinuazione al passivo per le somme già erogate.



La clausola di deroga alla competenza territoriale stipulata dall'imprenditore prima del fallimento non può essere opposta alla curatela, la quale agisca nell'interesse della massa chiedendo la restituzione di somme in dipendenza di fatti successivi alla dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, legge fallimentare, il patrimonio della società e quello dei singoli soci illimitatamente responsabili debbono essere tenuti distinti, distinte ed autonome debbono essere considerate anche le azioni promosse dal curatore in nome dell'una o dell'altra massa, con la conseguenza che il fallimento della società non è legittimato ad agire a tutela di diritti che competono alla massa dei singoli soci. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le somme erogate a favore dei creditori delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura attraverso il meccanismo della delegazione di pagamento diventano di proprietà della parte mutuataria solamente quando entrano nella sua disponibilità, momento che coincide con quello in cui viene disposta la delegazione di pagamento a favore dei fornitori del soggetto assistito. Da ciò consegue che, in ipotesi di fallimento del mutuatario e di revoca del decreto commissariale che ha disposto la misura di protezione, le somme non ancora attribuite ai creditori del sovvenuto dovranno essere restituite all'erario, mentre quelle già attribuite potranno dal concessionario essere chieste in restituzione mediante domanda di insinuazione al passivo del fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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