Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32918 - pubb. 04/04/2025
Apertura della liquidazione controllata in carenza di eccezione di incapienza
Tribunale Avellino, 12 Marzo 2025. Pres. Guglielmo. Est. Russolillo.
Liquidazione Controllata – Istanza del creditore – Incapienza del debitore – Omessa eccezione di incapienza – Apertura della procedura – Ammissibilità
Ad istanza del creditore, deve essere disposta l’apertura della liquidazione controllata, pur in assenza di attivo, quando il debitore persona fisica ometta di sollevare tempestivamente e ritualmente la relativa eccezione nei termini e nelle forme di legge (mediante deposito dell’attestazione di incapienza resa dall'OCC già alla prima udienza, ovvero entro il medesimo termine di preclusione, dimostrata l'avvenuta presentazione della relativa istanza all'OCC e richiesto al giudice un termine per l'integrazione documentale, ove l'attestazione non sia stata ancora redatta, che non può comunque superare i sessanta giorni). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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