Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33086 - pubb. 15/05/2025

Concordato semplificato: la conferma delle misure protettive avviene con decreto, in assenza di udienza e senza contraddittorio

Tribunale Sondrio, 28 Aprile 2025. Est. Cargasacchi.


Concordato semplificato – Misure protettive – Decorrenza automatica


Durata massima delle misure protettive – Computo dei periodi fruiti


Disciplina procedimentale – Regime differenziato rispetto alla composizione negoziata



Nel concordato semplificato, le misure protettive previste dall’art. 54, comma 2, CCII si producono automaticamente dalla data di iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese, senza necessità di pronuncia autorizzativa preventiva o di convocazione dei creditori.


Ai sensi dell’art. 8 CCII, la durata complessiva delle misure protettive non può eccedere i 12 mesi, anche se articolata in più fasi procedurali; nel computo rientrano i periodi già goduti durante la composizione negoziata.


La conferma delle misure protettive nel concordato semplificato avviene con decreto, in assenza di udienza e senza contraddittorio, a differenza di quanto previsto per la composizione negoziata; si applica l’art. 55 CCII, con possibilità di revoca o modifica successiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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