Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34185 - pubb. 28/01/2026
Quando il pagamento del compenso dell’avvocato è subordinato all’omologa del concordato preventivo
Tribunale Cosenza, 28 Dicembre 2025. Pres., est. Viteritti.
Compenso professionale – Clausola subordinata all’omologa – Condizione sospensiva – Derogabilità dell’art. 2237 c.c.
La clausola contrattuale che subordina il pagamento del compenso dell’avvocato all’omologa del concordato integra una condizione sospensiva del diritto al compenso e non una mera pattuizione sul tempo dell’adempimento.
Le parti possono dunque validamente derogare all’art. 2237 c.c., subordinando il diritto del professionista al compenso al verificarsi di un determinato evento, con assunzione del relativo rischio da parte del professionista.
[Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il mancato verificarsi dell’evento dedotto come condizione sospensiva del compenso professionale comporta l’esclusione del relativo credito dal passivo della liquidazione giudiziale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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