Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34867 - pubb. 23/06/2026

Liquidazione IVA di gruppo, controllo rilevante e ammissibilità del controllo indiretto

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 28 Maggio 2026, n. 16745. Pres. Fuochi Tinarelli. Est. Leuzzi.


Liquidazione IVA di gruppo – Controllo rilevante – Ammissibilità del controllo indiretto – Partecipazione superiore al cinquanta per cento – Società intermedie integralmente controllate



Il controllo richiesto dall’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 ai fini dell’accesso al regime della liquidazione IVA di gruppo può essere esercitato anche in forma indiretta per il tramite di società controllate dalla capogruppo.


Ai fini della sussistenza del requisito del controllo, la partecipazione superiore al cinquanta per cento nella società controllata può derivare dalla convergenza di partecipazioni detenute da più società integralmente controllate dalla medesima capogruppo, purché il potere decisionale sulla partecipata finale sia riconducibile ad un unico centro di imputazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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