Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34872 - pubb. 24/06/2026
Compensazione in caso di fusione societaria e limiti dell’art. 56 legge fallimentare
Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 2026, n. 15804. Pres. Terrusi. Est. Dongiacomo.
Compensazione fallimentare – Credito acquisito mediante fusione successiva alla domanda di concordato preventivo – Inopponibilità alla massa
Qualora una banca acquisisca, mediante fusione per incorporazione intervenuta successivamente alla domanda di concordato preventivo rilevante ai fini della consecuzione delle procedure, un credito originariamente appartenente alla società incorporata nei confronti dell’imprenditore poi fallito, la compensazione tra tale credito e il debito della banca verso il medesimo imprenditore non è opponibile alla massa dei creditori.
Questo il principio di diritto enunciato dalla decisione:
"La fusione tra società, pur configurandosi come un atto che determina l’estinzione di (almeno) una di esse (l’incorporata) e la successione dell’altra (l’incorporante) in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima, resta, sul piano giuridico, un atto stipulato tra soggetti, in quel momento, ancora esistenti sul piano giuridico, e cioè le società che vi partecipano, ed è, come tale, riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 56, comma 2°, l.fall.; per cui, se una delle società che partecipano alla fusione, già debitrice verso l’imprenditore poi fallito, acquista, per effetto di atto fusione stipulato nell’anno anteriore al fallimento o successivamente ad esso, un credito, già appartenente ad altra società partecipante alla fusione, nei confronti del debitore poi fallito, non può legittimamente invocare la compensazione tra tale credito e il debito verso quest’ultimo”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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