Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35060 - pubb. 03/08/2026

Il termine per il deposito della proposta e del piano di concordato semplificato rimane quello perentorio di 60 gg anche se si presenta domanda ex art. 44 CCII

Appello, 23 Luglio 2026. Pres. Santoro. Est. Zanon.


Concordato semplificato - Domanda con riserva - Termine di sessanta giorni - Deposito della proposta e del piano - Necessità


Concordato semplificato - Domanda con riserva - Compatibilità - Limiti - Specialità dell'istituto



Il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto previsto dall'art. 25-sexies CCII non riguarda soltanto il deposito della domanda di accesso al concordato semplificato, ma richiede che, entro lo stesso termine, siano depositati anche la proposta e il piano, non essendo sufficiente la presentazione della sola domanda con riserva.


La disciplina della domanda con riserva di cui all'art. 44 CCII sia applicabile al concordato semplificato soltanto nei limiti della sua compatibilità con la natura speciale dell'istituto e non può essere utilizzata per differire il deposito della proposta e del piano oltre il termine previsto dall'art. 25-sexies CCII, così da compromettere la continuità funzionale e temporale tra la composizione negoziata e il successivo percorso liquidatorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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