Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35061 - pubb. 09/08/2026
Concordato in continuità, cram down fiscale e valore di liquidazione
Appello Reggio Calabria, 26 Maggio 2026. Pres. Morabito. Rel. La Rosa.
Concordato
preventivo in continuità - Giudizio di omologazione - Valore di liquidazione -
Comparazione con la liquidazione giudiziale - Scenario liquidatorio concreto Concordato
preventivo in continuità - Giudizio di omologazione - Valore di liquidazione -
Valore di mercato - Valore di realizzo - Vendita forzata Concordato
preventivo in continuità - Giudizio di omologazione - Valore di liquidazione -
Cessione dell'azienda - Liquidazione atomistica dei beni - Valore di realizzo
Ai fini del confronto richiesto dall’art. 112, comma 2, CCII, il valore di liquidazione deve essere determinato mediante una valutazione prognostica e concreta del realizzo conseguibile in caso di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto delle specifiche condizioni nelle quali si troverebbe l’impresa e delle effettive modalità di liquidazione dei suoi beni; esso non può pertanto essere automaticamente identificato con il valore contabile o con il valore di mercato del patrimonio.
Il valore di liquidazione non coincide con il valore di mercato del compendio immobiliare determinato in condizioni ordinarie, ma deve esprimere il valore concretamente realizzabile in sede concorsuale, tenendo conto della natura forzata delle vendite, dell’assenza delle ordinarie garanzie per vizi, dei costi di gestione, dismissione e procedura e di ogni circostanza suscettibile di incidere sulla funzionalità economica e sulla commerciabilità dei beni.
Quando nello scenario della liquidazione giudiziale venga meno la possibilità di prosecuzione dell’attività e, conseguentemente, di cessione unitaria dell’azienda in esercizio, il valore di liquidazione non può essere determinato assumendo il valore dell’azienda quale complesso unitario, ma deve essere ricostruito sulla base del realizzo conseguibile mediante la liquidazione atomistica dei singoli beni, oltre che delle eventuali ulteriori attività recuperatorie, al netto dei costi della procedura.
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