La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35452 - pubb. 19/04/2019
Prima di ripartire l’onere della prova nella responsabilità medica, il giudice deve stabilire se l’intervento era di speciale difficoltà o di routine
Cassazione civile, sez. III, 18 Ottobre 1994, n. 8470. Pres. Taddeucci. Est. Meriggiola.
Responsabilità medica – Art. 2236 c.c. – Ambito applicativo
Interventi di ordinaria difficoltà – Colpa lieve
Presunzione di colpa – Intervento ordinario
Onere probatorio aggravato – Intervento di speciale difficoltà
Nesso causale – Necessità di corretta premessa giuridica
L’art. 2236 c.c. trova applicazione solo quando la prestazione sanitaria implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, che trascendano la preparazione professionale media, con conseguente limitazione della responsabilità del sanitario ai casi di dolo o colpa grave.
Quando l’intervento sanitario non presenti speciale difficoltà tecnica, la responsabilità del professionista è regolata dall’art. 1176 c.c. e rileva anche la colpa lieve, da presumere in presenza di un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente.
Nel caso di intervento di ordinaria difficoltà, il paziente può assolvere all’onere probatorio dimostrando il peggioramento delle proprie condizioni, gravando sul sanitario la prova che l’esito dannoso sia dipeso da causa non imputabile o da evento imprevedibile.
Nel caso di intervento implicante problemi tecnici di speciale difficoltà, incombe sul paziente l’onere di provare in modo specifico l’inosservanza delle regole di diligenza, perizia o prudenza normalmente acquisite dalla scienza e dalla pratica.
L’accertamento del nesso di causalità tra prestazione sanitaria e danno deve essere condotto sulla base della corretta qualificazione dell’intervento e del conseguente regime di responsabilità applicabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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