La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35481 - pubb. 05/06/2019
Il paziente può ottenere dall’odontoiatra il costo del rifacimento della protesi difettosa anche senza chiedere la risoluzione del contratto
Cassazione civile, sez. III, 23 Luglio 2002, n. 10741. Pres. Carbone. Est. Lupo.
Responsabilità dell’odontoiatra – Natura contrattuale
Prestazione odontoiatrica – Obbligazione di mezzi
Art. 2236 c.c. – Inapplicabilità
Nesso causale – Accertamento di merito
Danno patrimoniale – Rifacimento della protesi
Risarcimento del danno – Autonomia dalla risoluzione
La responsabilità dell’odontoiatra per l’errata installazione di una protesi dentaria ha natura contrattuale, derivando dall’inesatto adempimento dell’obbligazione professionale assunta nei confronti del paziente.
La prestazione dell’odontoiatra configura un’obbligazione di mezzi, sicché la responsabilità non discende automaticamente dall’insuccesso del risultato, ma dalla violazione delle regole di diligenza, perizia e prudenza.
L’art. 2236 c.c. non è applicabile quando la prestazione odontoiatrica non implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, con conseguente rilevanza della colpa lieve del professionista.
L’accertamento del nesso causale tra l’installazione della protesi e i danni lamentati dal paziente costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Il danno patrimoniale conseguente all’inesatto adempimento dell’odontoiatra comprende la spesa necessaria per il rifacimento della protesi, quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.
Il risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento professionale può essere richiesto anche in assenza di domanda di risoluzione del contratto o di restituzione del compenso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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