La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35502 - pubb. 02/10/2024

Responsabilità sanitaria plurisoggettiva, manleva verso i medici dipendenti e verifica della causa concreta della clausola claims made

Cassazione civile, sez. III, 26 Aprile 2022, n. 12981. Pres. Travaglino. Est. Porreca.


Responsabilità sanitaria - Pluralità di strutture - Unico fatto dannoso - Apporto causale e colposo delle singole condotte - Quaestio facti - Presunzione di pari responsabilità


Responsabilità sanitaria - Azienda sanitaria - Domanda di manleva nei confronti dei medici dipendenti - Giurisdizione del giudice ordinario - Responsabilità contabile - Autonomia


Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Tipicità legale - Meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. - Esclusione - Causa concreta - Criteri di valutazione


Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Sostituzione giudiziale con il modello loss occurrence - Esclusione



Nella responsabilità sanitaria concorrente di più strutture per un unico fatto dannoso, l’apprezzamento dell’apporto causale e colposo delle singole condotte è riservato al giudice di merito. Se è impossibile distinguerne appropriatamente l’efficacia eziologica e colposa, il giudice può ricorrere presuntivamente al criterio di pari responsabilità. (Nella specie, neonato trasferito tra tre ospedali, con tardiva diagnosi di emorragia cerebrale.)


L’azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti non sostituisce le ordinarie azioni civilistiche. Sulla domanda di manleva proposta contro i propri medici dall’azienda sanitaria convenuta dal danneggiato sussiste quindi la giurisdizione del giudice ordinario. Non sorge una questione di riparto con il giudice contabile, attesa l’autonomia delle due giurisdizioni.


Il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola claims made, tipizzato dal legislatore, non è soggetto al controllo di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica della causa concreta. Il giudice non può quindi valutarne l’inutilità in astratto e deve apprezzare la negoziazione informata, la convenienza del premio e l’utilità della copertura retroattiva di fatti pregressi.


Il giudice non può riscrivere il contratto di assicurazione con clausola claims made secondo il modello loss occurrence. Ciò comporterebbe infatti la sostituzione di un modello contrattuale con un altro, e non il ripristino dell’equilibrio all’interno del modello pattuito. (Nella specie, polizza triennale con retroattività ultradecennale, stipulata da un’azienda sanitaria.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale