La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35514 - pubb. 18/07/2019

Il dentista che esegue protesi gravemente carenti perde il residuo compenso e deve risarcire il paziente, salvo provi la speciale difficoltà della prestazione

Cassazione civile, sez. III, 04 Novembre 2002, n. 15404. Pres. Nicastro. Est. Manzo.


Responsabilità dell’odontoiatra – Regola generale


Art. 2236 c.c. – Presupposti di applicazione


Onere della prova – Responsabilità professionale


Nesso causale – Accertamento di merito



La responsabilità del prestatore d’opera intellettuale, e in particolare dell’odontoiatra, è regolata dall’art. 1176 c.c., che impone l’uso della diligenza ordinaria nell’adempimento delle obbligazioni professionali.


La limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. opera solo quando la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la cui prova incombe sul professionista.


Nel giudizio di responsabilità professionale spetta al paziente provare l’inadeguatezza della prestazione e il danno conseguente, mentre incombe sul professionista dimostrare che l’esito negativo non è a lui imputabile.


L’accertamento del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno lamentato dal paziente costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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