Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3575 - pubb. 28/03/2011
Concordato fallimentare e valutazione della proposta da parte del giudice delegato e delle garanzie offerte
Tribunale Pordenone, 09 Dicembre 2010. Est. Manzon.
Concordato fallimentare - Pareva del curatore - Impugnazione del provvedimento che ordina la comunicazione della proposta al comitato dei creditori - Impugnazione - Modalità.
Concordato fallimentare - Comunicazione ai creditori della proposta - Verifica di legittimità del giudice delegato - Valutazione di merito - Esclusione.
Concordato fallimentare - Clausola limitativa del pagamento dei crediti in prededuzione - Inefficacia.
Concordato fallimentare - Garanzie - Consistenza - Valutazione - Sindacato del giudice delegato in ordine alla valutazione delle garanzie da parte del curatore del comitato dei creditori - Esclusione.
Il parere reso dalla curatela sulla proposta di concordato fallimentare non è impugnabile con il reclamo ex art. 26, l.fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che ordina la comunicazione ai creditori della proposta medesima, onde provocarne il voto, bensì con il differente mezzo previsto dall’art. 36, l.fall.. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)
Il provvedimento del giudice delegato, che ordina la comunicazione ai creditori della proposta concordataria, onde provocarne il voto, non può che limitarsi ad una verifica di mera legittimità della procedura sino a quel punto seguita, essendone perciò esclusa qualsiasi valutazione d’ordine meritale, con particolare riguardo alla scelta di tale proposta da parte del comitato dei creditori. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)
La clausola contenuta nella proposta di concordato fallimentare, che limitasse con un tetto massimo la pagabilità dei crediti in prededuzione, dovrebbe considerarsi come “non apposta” e, in virtù del generale principio di conservazione degli atti giuridici (in particolare negoziali, qual è sicuramente quello di specie), dovrebbe affermarsi “viziata”, ma non “viziante”. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)
L’art. 125, comma 1, l.fall. prevede che vengano valutate dagli organi della procedura e dal comitato dei creditori le “garanzie offerte”, ma nulla dice circa la misura e la natura di tali garanzie, in particolare non potendo il giudice delegato assolutamente sindacare la valutazione di esse date dalla curatela e, soprattutto, in sede elettiva dal comitato dei creditori, né potendosi in alcun modo inferire dal dettato di legge che si debba trattare di una “garanzia integrale” di pagamento dei crediti nella percentuale concordataria. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro
Massimario, art. 26 l. fall.
Massimario, art. 36 l. fall.
Massimario, art. 124 l. fall.
Massimario, art. 125 l. fall.
Testo Integrale