Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 361 - pubb. 01/07/2007
Informazione su misura dell'investitore
Tribunale Cosenza, 01 Marzo 2006. ..
Intermediazione finanziaria
– Informazioni sulla specifica operazione – Modalità e contenuti
dell’informazione – Differenziazione in base ai tipi di investitore
Violazione dei doveri informativi – Risarcimento del danno – Nesso causale –
Autodeterminazione negoziale – Integrità patrimoniale
Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario successivi
all’acquisto del titolo – Sussistenza
La necessità di fornire a qualsiasi investitore chiare informazioni sulla specifica operazione, indicando eventualmente le ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, consente di affermare che le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento, nonché le modalità di esplicitazione delle informazioni su eventuali conflitti di interesse, sulle caratteristiche e sull’adeguatezza della specifica operazione ben possono variare a seconda che l’intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all’impiego del denaro, oppure ancora con un esperto speculatore.
La violazione da parte dell’intermediario dei doveri informativi rileva sul
piano dell’inadempimento contrattuale, la cui rilevanza causale nella
produzione del danno consegue alla illegittima compressione della libertà di
autodeterminazione negoziale subita dai clienti nella scelta dell’investimento
adeguato nonché alla lesione del loro interesse alla integrità
patrimoniale.
La banca ha il dovere di informare l’investitore dell’andamento del titolo
anche successivamente al suo acquisto e ciò non soltanto in base al principio
generale di buona fede nell’esecuzione del contratto, ma anche in base alle
specifiche disposizioni contenute nell’art. 21 del TUF, ove alla lettera b)
impone agli intermediari di “operare in modo che (i clienti) siano sempre
adeguatamente informati”, al fine di consentire ad essi di effettuare “consapevoli
scelte di investimento o di disinvestimento”, si riferisce ai
servizi di investimento indicati nell’art. 1, co. 5° del TUF, senza alcuna
distinzione tra le varie tipologie di servizi.
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