Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 362 - pubb. 01/07/2007

Fase genetica del contratto di mandato e nullità degli ordini

Tribunale Cagliari, 02 Gennaio 2006. ..


Intermediazione finanziaria – Titoli destinati ad investitori istituzionali e privi di rating – Informazioni sull’indebitamento dell’emittente – Omissione – Violazione dei doveri informativi – Sussistenza


Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Fase genetica del contratto di mandato – Nullità – Sussistenza
 



Non può porre in essere una decisione consapevole l’investitore al quale vengano taciute informazioni quali la destinazione dei prodotti negoziati a soggetti istituzionali, l’assenza di prospetto informativo e di rating nonché i dati (che l’intermediario aveva il dovere di acquisire e conoscere) sulla situazione di indebitamento dell’emittente.


Le violazioni ai doveri informativi e di diligenza dell’intermediario, pur avendo luogo nella fase successiva alla stipulazione del contratto quadro, intervengono nella fase genetica dell’ulteriore e diverso contratto di mandato ad acquisire gli specifici prodotti finanziari oggetto di negoziazione, sicchè a tale fattispecie non pare adeguato il rimedio della risoluzione del contratto. Più corretto è, infatti, il rimedio della nullità essendo le norme contenute nel d. lgs. n. 58/1998 chiaramente strumentali al perseguimento di interessi pubblicistici di rango costituzionale, quali la tutela dei risparmiatori uti singuli, del risparmio pubblico, della stabilità del sistema finanziario e dell’efficienza del mercato dei valori mobiliari, sicchè la loro natura imperativa non sembra poter essere posta in discussione.
 



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